LA SOVRANITÀ CHE NON C’È: IL TRIBUNALE DI TRIESTE DICHIARA CHE LA CITTÀ DI TRIESTE È IN AMMINISTRAZIONE.
Articolo del 18 febbraio 2013.
LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE È UN TRIBUNALE DEL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE.
Con sentenza 49/13 del 29 gennaio 2013 il G.U.P. (Giudice Udienze Preliminari) del Tribunale di Trieste mi ha assolto nel merito da un’accusa di diffamazione. Nella stessa sentenza, esprimendosi sul difetto di giurisdizione da me sollevato, ha rigettato la mia istanza dichiarando che:
“era manifesta l’infondatezza dell’assunto secondo cui la città di Trieste non sarebbe soggetta all’amministrazione dello Stato italiano”.
Nella mia eccezione avevo messo in evidenza che, essendo cessata la sovranità italiana sul Territorio Libero di Trieste (art. 21 comma 2 del Trattato di Pace del 1947):
1. È costituito in forza del presente Trattato il Territorio Libero di Trieste, consistente dell’area che giace fra il mare Adriatico ed i confini definiti negli Articoli 4 e 22 del presente Trattato.
Il Territorio Libero di Trieste è riconosciuto dalle Potenze Alleate ed Associate e dall’Italia, le quali convengono che la sua integrità e indipendenza saranno assicurate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
2. La sovranità italiana sulla zona costituente il Territorio Libero di Trieste, così come esso è sopra definito, cesserà con ‘entrata in vigore del presente Trattato.
L’autorità giudiziaria italiana non può agire nell’attuale Territorio Libero in nome e per conto dell’Italia. Questo è il difetto assoluto e ne deriva nullità insanabile.
L’unica soluzione sarebbe che ammettesse di esercitare la giurisdizione del Governo italiano in veste di amministratore civile provvisorio dell’attuale Territorio Libero, ottenuta nel 1954 su mandato dei Governi di Stati Uniti e Regno Unito.
Ma questo avrebbe significato ammettere, dopo 60 anni di dissimulazioni, che Trieste è diventata la capitale di uno Stato indipendente dalla Repubblica Italiana il 15 settembre 1947.
Questa sentenza del G.U.P. è quindi decisamente interessante, avendo mescolato a dispetto dell’evidenza legale e la sovranità.
Perché nel campo del diritto l’amministrazione è cosa assai diversa dalla sovranità.
L’attuale amministrazione civile provvisoria su Trieste deriva, dicevamo, dal Memorandum d’Intesa Londra del 1954, che peraltro è un accordo tra governi, non tra Stati.
Dal 26 ottobre 1954 il governo italiano esercita un sub-mandato di amministrazione fiduciaria speciale (special trusteeship) per conto dei Governi di Regno Unito e Stati Uniti. Questi sono, a loro volta, gli amministratori primari dell’attuale Territorio Libero per conto del Consiglio di Sicurezza ONU.
Dal 1947 al 1954 avevano amministrato Trieste istituendone il primo governo di Stato, l’A.M.G. F.T.T. (Governo Militare Alleato del Territorio Libero di Trieste).
Amministrazione fiduciaria speciale significa governare uno Stato già costituito applicando le sue leggi, e non imporvi arbitrariamente le proprie, infatti l’A.M.G. F.T.T. non ha mai simulato la sovranità del Regno Unito o degli Stati Uniti sul Territorio Libero.
Al contrario, gli organi locali del Governo italiano continuano a farlo, in violazione delle stesse leggi italiane. Una vera “camorra” che tutela i suoi loschi affari proprio nascondendosi dietro un nazionalismo fanatico quanto anacronistico.
La stessa presenza dell’autorità giudiziaria italiana a Trieste è in discussione quando non agisce in base al mandato del Governo italiano ma dichiara di esercitare la giurisdizione italiana invece di quella del Territorio Libero stabilita dal Trattato di Pace, dalle Gazzette Ufficiali del Territorio Libero (comprese quelle emesse durante l’amministrazione provvisoria italiana) e da provvedimenti della stessa Repubblica Italiana.
Questa legge è ancora oggi in vigore.
Ad esempio, Corte di Appello italiana di Trieste è stata soppressa come tale all’entrata in vigore del Trattato di Pace, non potendo più esercitare la funzione di Tribunale di appello per le circoscrizioni di un altro Stato (si veda in tal senso il Decreto Legislativo n. 1319 del Capo Provvisorio dello Stato del 4 ottobre 1947 in vigore, con effetto retroattivo, dal 15 settembre 1947).
Si, avete capito bene: la legge che abolisce il Tribunale di secondo grado del Friuli Venezia Giulia non è mai stata abrogata. O meglio un tentativo c’è stato ben 61 anni dopo la sua entrata in vigore (Decreto Legge n. 200 del 22 dicembre 2008), ma il “distratto” legislatore italiano è andato ad abrogare la legge sbagliata. Anziché il Dl. C.P.S. 1319/47 è stato infatti cancellato il Decreto Legislativo n. 1319 del 4 novembre 1947, che peraltro nemmeno esiste.
L’attuale Corte d’Appello di Trieste non fa parte della Repubblica Italiana, come confermato anche da un’altra legge italiana in vigore, ovvero la n. 330 del 22 aprile 1953; si tratta di quella con cui sono state modificate le piante organiche del personale delle Corti di appello. E Trieste ovviamente non c’è. Non c’è perché la città ed il suo tribunale non facevano semplicemente parte della Repubblica Italiana: allora come oggi.
La Corte d’Appello di Trieste è un tribunale del Territorio Libero.
Nel 1948 l’A.M.G. F.T.T. ne aveva fatto anche il tribunale di terzo ed ultimo grado del nuovo Stato.
Dopo il 26 ottobre 1954 era stato il Commissario Generale del Governo, responsabile dell’amministrazione del Territorio Libero con suoi Decreti (2 e 25 del 1954, tra gli altri), quindi con atti di giurisdizione di Trieste, non dell’Italia, ad assoggettarla provvisoriamente alla Cassazione italiana. Ma questo non giustifica la simulazione della sovranità italiana, anzi, la rende illegale in quanto violazione della legge di ben due Stati.
Lezioni di diritto rovesciato da parte di una democrazia all’incontrario…
Tratto dal blog “Ambiente e Legalità” di Roberto Giurastante
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