Trieste Libera

LE RESPONSABILITÀ DI UN CRIMINE INTERNAZIONALE

LE RESPONSABILITÀ DI UN CRIMINE INTERNAZIONALE

13 luglio 2015: LE RESPONSABILITÀ DI UN CRIMINE INTERNAZIONALE,Con atto depositato il 13 luglio [2015] al Commissario del Governo per il Territorio Libero di Trieste è stata sollevata per la prima volta la questione della responsabilità diretta dei pubblici ufficiali nei procedimenti giudiziari, amministrativi, civili, nei quali essi disconoscano senza motivazione lo status giuridico del Territorio Libero di Trieste e i diritti dei cittadini che si appellano alle leggi in vigore nel loro Stato amministrato provvisoriamente dal Governo italiano.

Il caso è quello di un rinvio a giudizio nei miei confronti per denuncia presentata dall’avvocato Nicola Sponza segretario del gruppo Territorio Libero, movimento creato l’anno scorso [2014] dalla scissione di Trieste Libera.

Si tratta di quell’alla pseudo-indipendentista che ha dichiarato di volere partecipare alle prossime elezioni amministrative [2016]. Elezioni italiane.

Il Movimento Trieste Libera si è dissociato da questa scelta politica folle con la quale si consegnerebbe definitivamente su un piatto d’argento all’Italia Trieste ed il suo Porto Franco. Una scelta comoda e pratica per l’Italia: devastante per il Territorio Libero di Trieste e i suoi cittadini.

E per chi si oppone alla simulazione di sovranità italiana su Trieste, la strada è quella della persecuzione giudiziaria e della denigrazione pubblica. Ti attaccano, ti diffamano, ti denunciano. Tutto sotto l’ala protettrice delle autorità italiane che hanno il massimo interesse a disperdere le forze dei cittadini di Trieste impegnati nella giusta causa per il riconoscimento dei loro diritti.

Così ha preso l’avvio un processo davvero anomalo in cui io sono imputato su denuncia degli ex compagni ora convertiti sulla strada di Roma. Gli stessi che poi tramite la “Triest” (organizzazione in teoria apolitica, che però sostiene le elezioni amministrative italiane del 2016), denunciano all’ONU di Ginevra la repressione attuata dall’autorità giudiziaria nei confronti dei cittadini del Territorio Libero che non riconoscono la sovranità dello Stato italiano.

Un gioco davvero sporco, fatto per confondere la gente: i buoni diventano cattivi, e i cattivi sono i nuovi buoni.

Ma in questo procedimento penale accade anche che l’imputato (quello che le autorità italiane vorrebbero davvero eliminare perché a differenza di “Triest” le contesta davvero) eserciti puntualmente i suoi diritti. E che lo faccia già delle indagini preliminari, dichiarando di non riconoscere l’autorità giudiziaria se questa agisce nel nome dello Stato italiano invece che con i legittimi poteri di amministrazione del Territorio Libero.

Di fronte al diniego di giustizia, l’imputato da accusato si trasforma in accusatore chiedendo la sospensione dell’illegittimo processo e la nullità di ogni atto formato dall’autorità giudiziaria procedente.

E lo fa rivolgendosi direttamente al Governo amministratore che è quello italiano, tramite il suo rappresentante, ovvero il Commissario di Governo. Denunciando pure tutte le parti che nell’intero procedimento hanno consapevolmente rifiutato di riconoscere le leggi in vigore a Trieste. Stanno violando così i diritti di tutti i cittadini del Territorio Libero di Trieste.

Quindici giorni di tempo ora per il Commissario di Governo per decidere se l’amministrazione civile provvisoria del Governo italiano sul Territorio Libero di Trieste è ancora valida ed in corso. E per intervenire nei confronti dei pubblici ufficiali che hanno ritenuto di potere calpestare impunemente la Legge.

Tratto dal blog “Ambiente e Legalità” di Roberto Giurastante

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Responsabili degli atti compiuti in violazione del diritto internazionale, delle leggi e della Costituzione della Repubblica italiana (Trattato di Pace del 10.02.1947, Memorandum di Intesa di Londra del 5.10.1954, Legge n. 811/1947; DLCPS n. 1430/1947; Costituzione, artt. 28, 10 primo comma e 117, primo comma; Legge n. 3054/1952; DPR 27.10.1974 (s.n.); Legge Cost. n. 1/1963, art. 70; Legge n. 73/1977; Legge n. 190/2014, comma 618, art. 40 C.P. secondo comma) nel procedimento 1456/14 davanti al Giudice di Pace di Trieste:

Ufficiale di P.G. Sov. Gianluca Vitiello – Sezione Polizia Giudiziaria Polizia di Stato Italiana presso il Tribunale di Trieste. – Per non avere sospeso l’interrogatorio di garanzia nonostante l’indagato avesse esercitato i suoi diritti di cittadino del Territorio Libero di Trieste disconoscendo la stessa autorità della Polizia Giudiziaria procedente e per avere formato gli atti necessari all’illegittimo decreto di rinvio a giudizio (verbale di elezione domicilio dell’indagato con disconoscimento della giurisdizione e sovranità italiana sul Territorio Libero di Trieste);

Sostituto Procuratore della Repubblica di Trieste dott. Federico Frezza per avere emesso il decreto di rinvio a giudizio diretto nei confronti dell’indagato nonostante questi avesse sollevato nelle indagini preliminari i suoi diritti di cittadino del Territorio Libero ai sensi del Trattato di Pace del 1947 in vigore (decreto rinvio a giudizio);

Giudice di Pace Avv. Carla Milocco per avere dichiarato, l’11.06.2015, l’apertura del processo contro legge, nonostante la richiesta di sospensione presentata dall’imputato in attesa dell’intervento del Commissario di Governo adito, e per avere rigettato con ordinanza fuorviante l’eccezione di difetto di giurisdizione assoluto presentata dall’imputato disconoscendo la validità del Trattato di Pace del 1947 tra l’Italia e i Paesi Alleati e dichiarando in questo modo l’illegittima sovranità della Repubblica italiana sul Territorio Libero di Trieste;

Pubblico Ministero dott.ssa Martina, per avere chiesto il rigetto dell’eccezione di giurisdizione presentata dall’imputato dichiarandola infondata senza portare alcun elemento a dimostrazione della presunta sovranità italiana sul Territorio Libero di Trieste, da cui sarebbero derivati i suoi poteri di magistrato, e disconoscendo così la validità del Trattato di Pace del 1947 in vigore e delle leggi italiane che lo attuano sotto vincolo costituzionale;

Avvocato Gigliola Bridda, legale della parte civile, per avere chiesto il rigetto del difetto di giurisdizione presentato dall’imputato associandosi alla posizione degli organi inquirenti in violazione delle leggi in vigore nel Territorio Libero di Trieste.

Avvocato Nicola Sponza, denunciante, per essersi associato in violazione di legge alla richiesta di rigetto dell’eccezione di giurisdizione presentata dall’imputato pur essendo lo stesso Sponza consapevole della sua fondatezza per avere egli utilizzato e sostenuto la stessa eccezione nell’ambito della sua attività professionale.

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DI SEGUITO: VERBALE UDIENZA DELL’11 GIUGNO 2015  E ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DICHIARANTE L’INESISTENZA DEL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE.

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