QUESTIONE TERRITORIO LIBERO: L’ITALIA GETTA LA MASCHERA. 8 OTTOBRE 2013.
IL GOVERNO ITALIANO DICHIARA UNILATERALMENTE LA SOVRANITÀ ITALIANA SUL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE DISCONOSCENDO LA LEGGI STESSE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
In risposta ad una recente interrogazione parlamentare, il Ministero degli Esteri attraverso il sottosegretario Marta Dassù ha espresso la prima posizione ufficiale del Governo italiano dall’inizio della “rivoluzione della legalità”, ovvero la campagna promossa dal Movimento Trieste Libera per il ripristino dei diritti derivanti dello status giuridico di Trieste e del suo Porto Franco internazionale, ovvero i diritti del Territorio Libero di Trieste.
E la posizione espressa è quanto di peggio la diplomazia italiana potesse produrre sulla riscoperta questione del Free Territory of Trieste. Il Governo italiano ha in un colpo solo cercato di riscrivere la storia e gli accordi internazionali disconoscendo il Trattato di Pace di Parigi del 1947, la Risoluzione S/RES/16 (1947) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il Memorandum di Intesa sul Territorio Libero di Trieste del 1954, la Carta delle Nazioni Unite (Cap. I, art. 1, n. 2) e la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (art. 61 comma 2 e art. 62).
L’articolo 21 comma 2 del Trattato di Pace, attuato, eseguito e ratificato dall’Italia quale Paese aggressore sconfitto nella Seconda Guerra Mondiale, stabilisce la cessazione della sovranità italiana su Trieste e il suo territorio – divenuti ai sensi del comma 1 “Territorio Libero” – nel momento dell’entrata in vigore del Trattato di Pace avvenuta il 15 settembre del 1947.
Da allora lo Status giuridico dell’attuale Territorio Libero di Trieste è immutato.
Il Memorandum d’Intesa sul Territorio Libero di Trieste del 1954 ha solo determinato un cambio di Governo: con questo documento i Governi di Stati Uniti e Regno Unito hanno infatti sub-amministrato l’amministrazione civile provvisoria dell’allora Zona A del Territorio Libero al Governo italiano (non allo Stato). Si tratta di una forma speciale di amministrazione fiduciaria, che non implica mutamenti di sovranità.
Ora invece il Ministero degli Esteri italiano dichiara che con il Memorandum di Londra lo Stato italiano avrebbe acquisito la sovranità sul Territorio Libero e sul Porto Franco internazionale di Trieste, sostituendosi quindi alla legittima e riconosciuta amministrazione fiduciaria speciale che il Governo italiano si è impegnato a rispettare.
Il Governo italiano ha quindi agito nell’interesse della Repubblica italiana, dichiarando in violazione del sub-mandato fiduciario speciale ricevuto, a danno dello Stato amministrato e dei suoi cittadini, di essersi impossessato del suo territorio e del Porto Franco internazionale di Trieste, incluse le preziose free zone: si tratta di un conflitto insanabile a livello istituzionale.
Queste dichiarazioni politiche sono non solo contrarie alla legge, inclusa la Costituzione della Repubblica italiana, ma contrarie anche alle sentenze amministrative italiane. L’immodificabilità del Trattato di Pace e la cessazione della sovranità italiana sul Territorio Libero di Trieste sono ben evidenziate, ad esempio nella sentenza n. 24 del Consiglio di Stato del 20.12.1961 nella quale viene confermata la validità del Memorandum di Londra:
“… il Memorandum, stipulato fra i Paesi direttamente interessati, ha inteso «smilitarizzare» le due zone rendendo responsabili dell’amministrazione civile nelle zone medesime il Governo italiano e il Governo Jugoslavo.
Il paragrafo 2 del Memorandum dichiara testualmente:
«i governi italiano e jugoslavo estenderanno immediatamente la loro amministrazione civile sulla zona per la quale avranno la responsabilità… Si deve perciò ritenere che il governo italiano per la zona A e il governo jugoslavo per la zona B siano stati resi responsabili dell’amministrazione civile in attesa di una definitiva sistemazione del Territorio.
Se, come pretende la ricorrente Società il Memorandum avesse avuto il fine di ripristinare il pieno, normale e definitivo esercizio della sovranità italiana sulla zona A e di riconoscere conseguentemente alla Jugoslavia il diritto definitivo e perfetto di sovranità sulla zona B, esso avrebbe riformato il Trattato di pace senza essere uno strumento tecnicamente idoneo a tal fine, non fosse altro che per la mancata partecipazione degli altri Paesi firmatari del Trattato”.
Tratto dal blog “Ambiente e Legalità” di Roberto Giurastante