Trieste Libera

SENTENZE DEL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE

LE SENTENZE DEL LEGITTIMO TRIBUNALE DEL TERRITORIO LIBERO CONFERMANO LA FINE DELLA SOVRANITÀ ITALIANA SU TRIESTE

Simulazione di processo per gli allievi della Polizia Civile del Territorio Libero di Trieste.

Negli ultimi anni gli organi di informazione locali (in testa il quotidiano monopolista Il Piccolo, ben seguito peraltro dall’intero schieramento mediatico) hanno condotto una intensa azione di discredito nei confronti del Movimento Trieste Libera – MTL e dei suoi aderenti.
L’azione propagandistica disinformativa è stata costruita sul tentativo di negare le tesi sostenute da Trieste Libera sull’indipendenza del Territorio Libero di Trieste (art. 21 del Trattato di Pace con l’Italia) e della vigente amministrazione civile provvisoria, sub-affidata al Governo italiano, non allo Stato (Memorandum di Londra).
Secondo i sostenitori della presunta “italianità” di Trieste, la sovranità dello Stato italiano sul Territorio Libero di Trieste non sarebbe mai cessata perché il TLT non sarebbe mai stato costituito. Tale interpretazione tendenziosa è naturalmente contraddetta dalle italiane leggi in vigore, ma è l’unica che questi “patrioti” riescono a presentare per coprire la simulazione di sovranità dell’Italia sul Territorio Libero di Trieste.
Per comprendere meglio l’infondatezza di questa tesi che nega il Territorio Libero di Trieste (ed il Porto Franco internazionale di Trieste, che esiste solo come suo ente di Stato) vale la pena leggere la motivazione di una sentenza del Tribunale di Trieste.
La decisione risale al 1951, durante l’amministrazione Britannico-Statunitense e riguarda la cittadinanza italiana. Con la precisazione che la sentenza n. 467 del 16 novembre 1951 è ancora valida non essendo minimamente cambiato lo status giuridico dell’attuale Territorio Libero di Trieste (l’allora Zona A).
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Tribunale civile e penale di Trieste – Sez. civ., n. 467 – 16 novembre 1951 – Pres. Santomaso – Est. Cossu – Samsa (avv. Mikuletich) c. Sindaco di Trieste (avv. Crusizio).
T.L.T. Cittadinanza italiana – Riacquisto – Residenza biennale in Trieste – Situazione giuridica T.L.T. – Impossibilità esercizio potestà inibitoria del Governo italiano – Mancanza diritto perfetto al riacquisto.
La contingente sottrazione del territorio di Trieste alla effettiva sovranità della Repubblica Italiana comporta la impossibilità, per il Governo di quest’ultima, di esercitare, in forma e modo vincolanti, il potere discrezionale di inibitoria di cui l’art. 9 l. 13 giugno 1912 n. 555 sulla cittadinanza italiana; onde solo il concreto ripristino della generalità dei poteri derivanti dalla sovranità potrà far sorgere nel singolo il diritto soggettivo al riacquisto della cittadinanza patria, che può dirsi perfetto e azionabile quando siano soddisfatti entrambi i presupposti dell’utile decorso del biennio di residenza e dell’esaurimento della potestà inibitoria spettante al Governo.
[Omissis]
La preliminare esposizione di fatto, posta dalla attrice, a fondamento della domanda giudiziale, deve riconoscersi come rispondente al vero per l’espressa ammissione in tale senso compiuta dalla controparte durante tutto il corso del processo, sulla scorta delle documentazioni originali di cui l’ufficiale dello Stato Civile ha piena disponibilità. Deve quindi ritenersi che l’attrice, già cittadina italiana, abbia avuto conferita la cittadinanza di uno stato estero nel quale risiedeva, e successivamente – dal 16 maggio 1947 – abbia fatto ritorno a Trieste venendo iscritta nel registro di popolazione temporanea di questo Comune.

A prescindere, pertanto, dalle sollevate eccezioni sulla giurisdizione del giudice adito, che attengono alla formulazione dei capi b) e c) della domanda, l’accertamento giudiziale di cui è causa – in astratto invocabile – vincola, alla valutazione dei presupposti di cui all’art. 9 della legge sulla cittadinanza, n. 555, il giudizio di merito.

A tale proposito, è appena il caso di rilevare come la proponibilità dell’azione non possa che immedesimarsi nell’accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo in capo all’attrice, e come tale configurazione giuridica esuli dalla coesistente attualità di un potere discrezionale della pubblica amministrazione nei confronti della privata pretesa.

Tale rilievo immediatamente individua, nei termini fondamentali della domanda, una caratteristica prevalenza rispetto all’elemento in cui la detta discrezionalità trova ricorrenza e pertanto pone l’accento dell’indagine sull’asserito esaurimento della potestà inibitoria – dalla legge medesima circoscritto in tre mesi dalla verificazione del presupposto locale – come sul quesito dalla cui risoluzione dipende la classificazione categorica dell’interesse privato.

In altre parole, è avviso del Collegio che l’interpretazione invocata nei confronti dell’efficacia scaturiente dalla protrazione, per un biennio, della sola residenza effettiva del soggetto nel comune, possa seguire a dispiegare effetto in presenza di una sicura decadenza della pubblica amministrazione dal potere di inibitoria il cui accertamento consente l’ipotetica ingenerazione di un diritto soggettivo, subentrante al primitivo semplice interesse, da valutarsi quindi attraverso una normale indagine meritale.

Su tale elemento il P.M. e la parte convenuta, riferendosi ad una autorevole nota espressione del Consiglio di Stato hanno osservato come, per la contingente sottrazione di questo Territorio alla effettiva sovranità della Repubblica Italiana, debba ritenersi l’impossibilità per quest’ultima di esercitare il particolare apprezzamento in forma e modo vincolanti e come, quindi, solo un concreto ripristino della generalità dei poteri derivanti dalla Sovranità dello Stato valga a far sorgere un diritto al riacquisto della cittadinanza patria.

Tale rilievo, che non va inteso come sospensione di un termine per sopravvenuta interferenza quanto invece come impedimento alla giuridica ingenerazione di un elemento costitutivo del diritto, deve riconoscersi come corretto ed operante nell’ipotesi.

Nella costanza di una lata applicabilità delle disposizioni sulla cittadinanza, connessa con l’attualità dell’ordinamento preesistente alla militare occupazione del territorio, l’esercizio della particolare potestà d’inibitoria – per sua natura non esercitabile che dallo Stato titolare – è vuoto di contenuto ove non immedesimato nella somma di potestà che dalla effettiva sovranità si originano e che, per queste terre, rivestono mediata rilevanza.

Son troppo note, per doversi qui richiamare, le teorie che – al Territorio di Trieste – hanno attribuito la qualifica di Zona Nullius, prima e solo dalla acclarata incompiutezza della fattispecie costitutiva del nuovo Ente hanno tratto sicuro indice della sopravvivenza della sovranità italiana; orbene da queste definizioni, che esprimono il tormento di una occupazione abnorme, può trarsi riconferma dell’assunto.

Nel territorio, l’esercizio della sovranità da parte del Governo Alleato non rappresenta – infatti – una conseguenza della normale occupazione per fatto di guerra – e basterebbe por mente alla cessazione di tale stato tra l’Italia e le potenze occupanti – quanto l’esecuzione di un strumento internazionale attualmente imperseguibile, in netto contrasto coll’esistenza di una sovranità dello Stato Italiano transitoriamente inattuale.

Diverso pertanto, il titolo eretto a preclusione di fatto dell’esercizio di detta sovranità, non già di sospensione del termine per l’esercizio del potere di inibitoria deve qui discorrersi – inconcepibile in tema di decadenza – quanto invece di irraggiungibilità della perfezione degli elementi che soli concorrono alle formazioni del diritto di cittadinanza ai sensi dell’art.9 della legge citata.

La preclusione, in parola, non configurabile nell’ipotesi di territorio soggetto a militare occupazione in costanza di uno stato di guerra, opera qui nella pienezza dei suoi effetti e deve ritenersi idonea a far perdurare, in capo al soggetto, un interesse non qui né ora tutelabile, escluso il ricorso al diritto soggettivo per le ragioni di diritto che hanno formato oggetto della esposizione che precede.

Dalla inesistenza di un diritto soggettivo – che si è affermato violato – discende la improponibilità dell’azione avanti al Tribunale adito e non invece il rigetto della domanda, come richiesto dal P.M. e dalla parte convenuta, perché alcuna indagine di merito viene ad essere posta a fondamento della pronuncia giudiziale.
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Quindi la sentenza conferma la cessazione della sovranità italiana su Trieste e il suo Territorio dall’entrata in vigore del Trattato di Pace il 15 settembre del 1947, e di conseguenza l’impossibilità di concedere la cittadinanza italiana ai residenti nel nuovo Stato.
Infatti i giudici riferendosi alla amministrazione in vigore all’epoca (1951) precisano che:
“…l’esercizio della sovranità da parte del Governo Alleato non rappresenta – infatti – una conseguenza della normale occupazione per fatto di guerra – e basterebbe por mente alla cessazione di tale stato tra l’Italia e le potenze occupanti – quanto l’esecuzione di un strumento internazionale attualmente imperseguibile, in netto contrasto coll’esistenza di una sovranità dello Stato Italiano transitoriamente inattuale”.
La situazione di diritto da allora non è mutata in quanto il regime di amministrazione provvisoria dell’attuale Territorio Libero di Trieste è stato sub-affidato dai Governi di Stati Uniti e Regno Unito al Governo italiano con il Memorandum d’Intesa di Londra del 5 ottobre del 1954, che è uno strumento aggiuntivo al Trattato di Pace del 1947, non un suo emendamento.
Per questi motivi è in perfetta violazione di tale mandato che i funzionari del Governo Italiano in servizio a Trieste vi simulino la sovranità dello Stato italiano. Stato che peraltro recepisce gli obblighi internazionali derivanti dal Trattato di Pace nella sua stessa Costituzione.
Ed è in violazione delle loro stesse leggi che i funzionari italiani locali impongono ai cittadini di Trieste il pagamento delle tasse italiane, le elezioni italiane e rigettano le richieste dei cittadini che chiedono il ripristino della legalità nel loro Stato, che è il Territorio Libero di Trieste. Dal 1947.

Modulo numero 4 del Governo Militare Alleato, foglio d'accusa bilingue (italiano - inglese) relativo ad un processo tenuto nel maggio 1947.

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