SENTENZE DEL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE.
IL LEGITTIMO TRIBUNALE DEL TERRITORIO LIBERO HA GIÀ CONFERMATO L’INDIPENDENZA DI TRIESTE.
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T.L.T. Cittadinanza italiana – Riacquisto – Residenza biennale in Trieste – Situazione giuridica T.L.T. – Impossibilità esercizio potestà inibitoria del Governo italiano – Mancanza diritto perfetto al riacquisto.La contingente sottrazione del territorio di Trieste alla effettiva sovranità della Repubblica Italiana comporta la impossibilità, per il Governo di quest’ultima, di esercitare, in forma e modo vincolanti, il potere discrezionale di inibitoria di cui l’art. 9 l. 13 giugno 1912 n. 555 sulla cittadinanza italiana; onde solo il concreto ripristino della generalità dei poteri derivanti dalla sovranità potrà far sorgere nel singolo il diritto soggettivo al riacquisto della cittadinanza patria, che può dirsi perfetto e azionabile quando siano soddisfatti entrambi i presupposti dell’utile decorso del biennio di residenza e dell’esaurimento della potestà inibitoria spettante al Governo.[Omissis]La preliminare esposizione di fatto, posta dalla attrice, a fondamento della domanda giudiziale, deve riconoscersi come rispondente al vero per l’espressa ammissione in tale senso compiuta dalla controparte durante tutto il corso del processo, sulla scorta delle documentazioni originali di cui l’ufficiale dello Stato Civile ha piena disponibilità. Deve quindi ritenersi che l’attrice, già cittadina italiana, abbia avuto conferita la cittadinanza di uno stato estero nel quale risiedeva, e successivamente – dal 16 maggio 1947 – abbia fatto ritorno a Trieste venendo iscritta nel registro di popolazione temporanea di questo Comune.A prescindere, pertanto, dalle sollevate eccezioni sulla giurisdizione del giudice adito, che attengono alla formulazione dei capi b) e c) della domanda, l’accertamento giudiziale di cui è causa – in astratto invocabile – vincola, alla valutazione dei presupposti di cui all’art. 9 della legge sulla cittadinanza, n. 555, il giudizio di merito.A tale proposito, è appena il caso di rilevare come la proponibilità dell’azione non possa che immedesimarsi nell’accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo in capo all’attrice, e come tale configurazione giuridica esuli dalla coesistente attualità di un potere discrezionale della pubblica amministrazione nei confronti della privata pretesa.Tale rilievo immediatamente individua, nei termini fondamentali della domanda, una caratteristica prevalenza rispetto all’elemento in cui la detta discrezionalità trova ricorrenza e pertanto pone l’accento dell’indagine sull’asserito esaurimento della potestà inibitoria – dalla legge medesima circoscritto in tre mesi dalla verificazione del presupposto locale – come sul quesito dalla cui risoluzione dipende la classificazione categorica dell’interesse privato.In altre parole, è avviso del Collegio che l’interpretazione invocata nei confronti dell’efficacia scaturiente dalla protrazione, per un biennio, della sola residenza effettiva del soggetto nel comune, possa seguire a dispiegare effetto in presenza di una sicura decadenza della pubblica amministrazione dal potere di inibitoria il cui accertamento consente l’ipotetica ingenerazione di un diritto soggettivo, subentrante al primitivo semplice interesse, da valutarsi quindi attraverso una normale indagine meritale.Su tale elemento il P.M. e la parte convenuta, riferendosi ad una autorevole nota espressione del Consiglio di Stato hanno osservato come, per la contingente sottrazione di questo Territorio alla effettiva sovranità della Repubblica Italiana, debba ritenersi l’impossibilità per quest’ultima di esercitare il particolare apprezzamento in forma e modo vincolanti e come, quindi, solo un concreto ripristino della generalità dei poteri derivanti dalla Sovranità dello Stato valga a far sorgere un diritto al riacquisto della cittadinanza patria.Tale rilievo, che non va inteso come sospensione di un termine per sopravvenuta interferenza quanto invece come impedimento alla giuridica ingenerazione di un elemento costitutivo del diritto, deve riconoscersi come corretto ed operante nell’ipotesi.Nella costanza di una lata applicabilità delle disposizioni sulla cittadinanza, connessa con l’attualità dell’ordinamento preesistente alla militare occupazione del territorio, l’esercizio della particolare potestà d’inibitoria – per sua natura non esercitabile che dallo Stato titolare – è vuoto di contenuto ove non immedesimato nella somma di potestà che dalla effettiva sovranità si originano e che, per queste terre, rivestono mediata rilevanza.Son troppo note, per doversi qui richiamare, le teorie che – al Territorio di Trieste – hanno attribuito la qualifica di Zona Nullius, prima e solo dalla acclarata incompiutezza della fattispecie costitutiva del nuovo Ente hanno tratto sicuro indice della sopravvivenza della sovranità italiana; orbene da queste definizioni, che esprimono il tormento di una occupazione abnorme, può trarsi riconferma dell’assunto.
Nel territorio, l’esercizio della sovranità da parte del Governo Alleato non rappresenta – infatti – una conseguenza della normale occupazione per fatto di guerra – e basterebbe por mente alla cessazione di tale stato tra l’Italia e le potenze occupanti – quanto l’esecuzione di un strumento internazionale attualmente imperseguibile, in netto contrasto coll’esistenza di una sovranità dello Stato Italiano transitoriamente inattuale.Diverso pertanto, il titolo eretto a preclusione di fatto dell’esercizio di detta sovranità, non già di sospensione del termine per l’esercizio del potere di inibitoria deve qui discorrersi – inconcepibile in tema di decadenza – quanto invece di irraggiungibilità della perfezione degli elementi che soli concorrono alle formazioni del diritto di cittadinanza ai sensi dell’art.9 della legge citata.La preclusione, in parola, non configurabile nell’ipotesi di territorio soggetto a militare occupazione in costanza di uno stato di guerra, opera qui nella pienezza dei suoi effetti e deve ritenersi idonea a far perdurare, in capo al soggetto, un interesse non qui né ora tutelabile, escluso il ricorso al diritto soggettivo per le ragioni di diritto che hanno formato oggetto della esposizione che precede.
Dalla inesistenza di un diritto soggettivo – che si è affermato violato – discende la improponibilità dell’azione avanti al Tribunale adito e non invece il rigetto della domanda, come richiesto dal P.M. e dalla parte convenuta, perché alcuna indagine di merito viene ad essere posta a fondamento della pronuncia giudiziale.
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“…l’esercizio della sovranità da parte del Governo Alleato non rappresenta – infatti – una conseguenza della normale occupazione per fatto di guerra – e basterebbe por mente alla cessazione di tale stato tra l’Italia e le potenze occupanti – quanto l’esecuzione di un strumento internazionale attualmente imperseguibile, in netto contrasto coll’esistenza di una sovranità dello Stato Italiano transitoriamente inattuale”.