A STRASBURGO IL RICORSO CONTRO LE SENTENZE AMMINISTRATIVE CHE NEGANO IL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE
Trieste, 21 settembre 2014. – La Corte dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo (CEDU) ha ricevuto il ricorso di Trieste Libera contro le due sentenze amministrative sulle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia svolte nel Territorio Libero di Trieste – TLT.
Le sentenze sono la n. 530/2013 del T.A.R. (TAR FVG)e la n. 1350/14 (Consiglio di Stato).
Il TAR FVG con sentenza del 28 ottobre 2013 aveva rigettato il ricorso con cui 57 cittadini di Trieste avevano impugnato l’atto con cui erano state indette le elezioni regionali a Trieste. Il ricorso era basato sul diverso status di Trieste rispetto alla Regione. Dal 1947 Trieste è infatti uno Stato indipendente, ovvero il Territorio Libero di Trieste.
Nel ricorso veniva contestata anche la legge istitutiva della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (L. Costituzionale 1/63):
«per carenza assoluta di titolo e per radicale anticostituzionalità per la parte che aggrega alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “entro l’unità della Repubblica italiana, una e indivisibile” anche i Comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, che non appartengono al territorio nazionale italiano, e sono soggetti a diverso regime specifico di diritto internazionale».
[NOTA: studi successivi hanno rivelato che la L. Costituzionale 1/63 è stata estesa al Territorio Libero di Trieste dal Commissario Generale del Governo nel suo Bollettino n. 7 del 1963. Egli ha quindi esercitato un legittimo potere conferitogli dal Governo amministratore italiano].
La costituzione della Regione (peraltro prevista dalla Costituzione italiana entro i confini nazionali al 1 gennaio 1948, che non includono Trieste) non altera lo status dei sei Comuni così aggregati.
Essi sono e restano comuni del Territorio Libero di Trieste, soggetti alla sub-amministrazione civile provvisoria del Governo italiano (Memorandum d’Intesa di Londra del 1954) in esecuzione del Trattato di Pace di Parigi del 1947.
Il Territorio Libero è costituito e normato da un Trattato internazionale: una legge interna di uno dei firmatari non può emendarlo. Soprattutto se è la legge dello Stato sconfitto, vincolato dal suo stesso ordinamento a rispettare quel Trattato.
Trieste, quale nuovo stato indipendente sotto garanzia delle Nazioni Unite, ha proprio territorio, popolazione e Governo, nonché proprie leggi elettorali.
Il TAR aveva basato il suo rigetto (sentenza n. 530/2013) su motivazioni politiche antigiuridiche. In particolare, sosteneva l’inesistenza giuridica del Territorio Libero di Trieste e denunciava il ricorrente principale (il sottoscritto, Roberto Giurastante) per l’opinione espressa come “eversore”.
Secondo il tribunale negare la sovranità italiana su Trieste concreterebbe reati contro lo Stato italiano punibili con pene sino a 12 anni di carcere.
La denuncia del T.A.R. aveva lo scopo evidente di reprimere il diritto di opinione, di parola e di azione politica e giudiziaria del ricorrente e di ogni cittadino del Territorio Libero.
Per questi motivi, Trieste Libera impugnava la sentenza del T.A.R. davanti al Consiglio di Stato che la confermava integralmente con la sentenza n. 1350/14 del 18 marzo 2014.
La sentenza del T.A.R. veniva poi utilizzata dalla magistratura penale italiana che apriva indagini contro il ricorrente ed altri cittadini di Trieste che sostenevano i diritti del Territorio Libero incriminandone 56 in due procedimenti penali.
Facendo seguito a questo atto persecutorio contro cittadini di Trieste che chiedono soltanto il rispetto dei loro diritti, Trieste Libera contesta ora all’Italia violazione degli articoli 6, 7, 9, 10, 13, 14 della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo (violazione dell’equo processo, libertà di espressione e di opinione, divieto di discriminazione e razziale).
Tali violazioni di diritti individuali sono inoltre organizzate e commesse dagli organi italiani locali per simulare la sovranità italiana su Trieste in violazione simultanea del diritto internazionale, dell’ordinamento del Territorio Libero amministrato e lo stesso ordinamento italiano.
Tratto dal blog “Ambiente e Legalità” di Roberto Giurastante