Trieste Libera

ATTESA PER LA SENTENZA SUL MEMORANDUM DI LONDRA

ATTESA PER LA SENTENZA SUL MEMORANDUM DI LONDRA

[Aggiornato al 2017 con note]

19 MARZO 2014, TRIBUNALE DI TRIESTE

ATTESA PER LA SENTENZA SUL MEMORANDUM DI LONDRA

Meno sette. Ancora sette giorni e finalmente il Tribunale di Trieste dovrà esprimersi sulla attuale validità del Memorandum di Intesa di Londra del 1954. E così chiarire i termini di una contesa a dir poco singolare.

Da una parte i cittadini di Trieste che chiedono il rispetto del Trattato di Pace del 1947, vigente e mai modificato, che stabilisce l’indipendenza di Trieste e l’area circostante (l’attuale provincia) dall’Italia. Dall’altra parte c’è l’autorità giudiziaria locale che copre da anni la simulazione di sovranità italiana sull’attuale Territorio Libero.

Lo spartiacque è rappresentato proprio da quel Memorandum di Intesa di Londra con cui i Governi di Stati Uniti e del Regno Unito hanno sub-affidato l’amministrazione civile provvisoria dell’allora “Zona A” del Territorio Libero al Governo (non allo Stato) italiano. Un’amministrazione vigente dal 1954.

Il Memorandum d’Intesa sul Territorio Libero di Trieste:

La Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana si è impegnata, anche davanti alle Nazioni Unite, a nominare un Commissario a capo del Governo Locale di Trieste e del suo Porto Internazionale, nel rispetto del mandato fiduciario ottenuto.

Ma così non fu. Nel 1963, dopo 9 anni a regime semi legale, nel corso del quale il Commissario Generale del Governo erose le leggi speciali di Trieste, nel 1963-1964 l’amministrazione venne trasmessa ad un Commissario del Governo nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che ben presto smise di pubblicare i Bollettini del Territorio Libero di Trieste.

[Nota: per approfondire la questione del ruolo della Regione FVG nell’amministrazione di Trieste, consigliamo la lettura della dettagliata expertise SG/2017/LC/M-V-it della I.P.R. F.T.T. Law Commission. Al punto 3 tratta, precisamente “Gli strumenti giuridici che eseguono l’amministrazione civile provvisoria” in particolare la “Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1” LINK]

Il Memorandum di Londra è uno strumento esecutivo del Trattato di Pace che, secondo le autorità italiane locali, è troppo vecchio e desueto. Vecchio non lo è di sicuro, desueto ancor meno, scomodo certamente. Perché ricorda all’Italia la sconfitta della seconda guerra mondiale con la quale Trieste ritornò “libera” dopo l’annessione al Regno d’Italia del 1920.

Non stiamo infatti parlando di una città italiana da sempre come viene fatto credere. Ma di uno dei frutti dell’espansionismo coloniale italiano. Un territorio multietnico per secoli pacificamente integrato con il suo porto nell’impero asburgico di cui era lo scalo principale. Una città poi violentata dall’occupatore italiano che in venti anni l’aveva trasformata nell’icona del proprio becero nazionalismo.

Sui diritti dei cittadini di Trieste:

Col Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 il Governo italiano si impegnava ad “amministrare” l’allora “Zona” A del TLT assicurando ai cittadini i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali senza distinzione di razza, di sesso, di lingua e di religione. Così recita l’art. 1 dell’Allegato II:

“Nell’amministrazione delle rispettive zone le autorità italiane e jugoslave si conformeranno ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, in maniera che tutti gli abitanti delle due zone possano, senza discriminazione, avere il pieno godimento dei diritti e delle libertà fondamentali stabiliti nella predetta Dichiarazione”.

Ora un giudice italiano (Piero Leanza) dovrà decidere se il Memorandum di Londra è ancora valido per l’Italia, oppure no. Sarà probabilmente una delle ultime volte in cui questo potrà accadere. Se per l’autorità giudiziaria italiana il Trattato di Pace ed ogni accordo conseguente non avranno più alcun valore, chi e come garantirà il rispetto dei cittadini di Trieste?

Tratto dal blog “Ambiente e Legalità” di Roberto Giurastante

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