L’INSOSTENIBILE PESANTEZZA DI 58 ANNI DI OPPRESSIONE ECONOMICA E POLITICA A DANNO DEI CITTADINI DEL TLT E IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Il 20 settembre nuova udienza al Tribunale di Trieste contro i riscossori di Equitalia.
Mi viene chiesto il pagamento di spese processuali più sanzioni decretate dalla Cassazione. Mi ero opposto ad una speculazione edilizia condotta a danno dell’ambiente e in violazione delle norme urbanistiche. Ero stato condannato io su denuncia della stessa Commissione Edilizia del Comune di Muggia per diffamazione.
La somma rivendicata? Circa 32.000 Euro. A cui la Cassazione, confermando la condanna, ha aggiunto anche la sanzione pecuniaria di 1.500 Euro, oltre alle spese processuali, ritenendo inammissibile il ricorso.
Dopo che la sentenza è passata in giudicato, in un altro processo, ho contestato la sovranità italiana sul Territorio Libero di Trieste e la conseguente mancanza di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana.
Il difetto di giurisdizione assoluto è infatti eccepibile in qualsiasi stato e grado del procedimento, senza limite alcuno. Il difetto di giurisdizione è assoluto quando, in ordine ad una determinata controversia manca, in qualsiasi grado il potere di emanare una decisione di merito, o anche solo processuale.
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Si tratta infine di una nullità insanabile, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
Questa situazione riguarda tutti i cittadini e i residenti di Trieste che come tali non possono essere sottoposti all’ordinamento italiano, ovvero di uno Stato estero.
Il Territorio Libero di Trieste infatti è riconosciuto quale Stato indipendente dal Trattato di Pace del 1947. Un Trattato vigente e riconosciuto dall’Italia stessa quale Paese sconfitto.
Nel 1954 infatti il Territorio Libero ha cambiato Governo provvisorio (il Governo Anglo-Americano ha sub-affidato Trieste al Governo italiano, assegnandogli quindi un ruolo aggiuntivo e diverso rispetto a quello di Governo eletto della Repubblica italiana). Ma non ha perso l’indipendenza.
Molti degli atti emessi dalle autorità italiane fin dal 1954 lo nascondono. Alcuni simulano la sovranità italiana: questi sono nulli e annullabili su richiesta degli aventi diritto (tutti i cittadini di diritto del Territorio Libero).
Di fronte all’esercizio di questi diritti individuali garantiti dal Trattato di Pace, e quindi inviolabili ed inalienabili, le autorità sub-amministratrici italiane non hanno margini di manovra.
Un giudice italiano che dovesse fare sentenza disconoscendo la validità del Trattato di Pace, commetterebbe un crimine. Sia contro le leggi italiane che contro il diritto internazionale. Infatti ad oggi il difetto di giurisdizione sollevato in vari procedimenti non ha ancora portato ad alcuna sentenza.
Che negli ambienti istituzionali italiani vi sia un discreto imbarazzo nell’affrontare una situazione estremamente delicata per i suoi risvolti internazionali (mettere per iscritto che si sta violando il Trattato di Pace avrebbe conseguenze non propriamente positive per l’Italia) è ben evidente.
Come si fa a contestare un cittadino che dimostra, Trattato di Pace alla mano, che Trieste è indipendente dall’Italia?
Secondo gli avvocati di Equitalia invece il problema non si pone nemmeno.
Ecco cosa affermano nella loro opposizione al mio ricorso in cui contesto il loro potere ad agire nella provincia di Trieste per conto dello Stato Italiano:
“Sostenere che lo Stato Italiano non ha giurisdizione sulla provincia di Trieste e che l’agente per la riscossione non può agire nei confronti appare eccezione veramente priva di fondamento”.
Tutto qui.
Dobbiamo fidarci della loro “incontestabile” parola di avvocati italiani e rappresentanti della Repubblica Italiana per la quale agiscono.
Una dichiarazione messa per iscritto in un atto giudiziario che pesa come un macigno, perché con essa si nega la validità del Trattato di Pace del 1947 che è alla base dello stesso ordinamento internazionale.
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Una dichiarazione non supportata da alcuna prova. Nella migliore tradizione di quel “diritto” italiano frutto di una secolare tradizione di illegalità distribuita.
Cosa dice il Trattato di Pace che io ho allegato ai miei ricorsi e che per Equitalia SpA è “inesistente”?
All’articolo 21 comma 2:
“La sovranità italiana sulla zona costituente il Territorio Libero di Trieste, così come esso è sopra definito, cesserà con l’entrata in vigore del presente Trattato”.
Il Trattato di Pace è stato firmato dall’Italia a Parigi il 10 febbraio 1947, è entrato in vigore il 15 settembre 1947. Nell’ordinamento italiano è stato attuato ed eseguito con il Decreto Legislativo 1430 del Capo provvisorio dello Stato il 28 novembre 1947. Prima ancora della Costituzione della Repubblica Italiana (1 gennaio 1948).
Quindi è anche una legge italiana (ecco la Gazzetta Ufficiale nella quale è pubblicato: LINK).
Questo significa che tutti gli obblighi stabiliti dal Trattato di Pace sono tuttora pienamente in vigore e devono essere rispettati dagli Stati firmatari.
Gravissimo è quindi il comportamento di Equitalia, che dichiara invece di poter rappresentare uno Stato terzo e di agire per suo conto all’estero – nel Territorio Libero di Trieste – che si spinge con i propri avvocati a definire “frutto di fantasie storico-giuridiche” e “senza alcun riscontro di natura giuridica” i legittimi appelli al rispetto del Diritto internazionale che provengono dai cittadini di Trieste.
Giuseppe Prezzolini nel suo “Codice della Vita Italiana” ha scritto:
“Tutti i principali difetti degli italiani, e soprattutto i più vergognosi: la mancanza di parola, il servilismo, l’individualismo esagerato, l’abitudine del piccolo inganno e della corruzione, derivano dalla povertà italiana, come la sporcizia di tanti loro paesi dalla mancanza di acqua. Quando in Italia correrà più denaro vero e più acqua pulita, la redenzione d’Italia sarà in buona parte compiuta …”
La “redenzione” dell’Italia è ancora molto lontana… quella di Trieste si comincia a vedere…
Tratto dal blog “Ambiente e Legalità” di Roberto Giurastante