DETASSAZIONE DELLE PENSIONI NEL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE
LA RECENTE COMUNICAZIONE DELL’INPS AI PENSIONATI. ANCHE TRIESTE HA DIRITTO ALL’ESENZIONE DALLE TASSE ITALIANE, ESSENDO UNO STATO EXTRA U.E.
Il Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 costituisce il Free Territory of Trieste e gli assegna una propria amministrazione finanziaria e fiscale indipendente (Allegati VI e VII). In particolare, lo sgrava dalle imposizioni fiscali e dal debito pubblico abnormi dello Stato italiano (Allegato X, art. 5). O di qualsiasi altro Stato.
L’Allegato X art. 8 del Trattato di Pace garantisce ai cittadini del Free Territory of Trieste il pagamento delle pensioni civili e militari da parte dello Stato italiano. Le pensioni erogate devono rispettare ovviamente le leggi in vigore nel Free Territory of Trieste e non possono quindi, ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato X, essere sottoposte alle tassazioni dello Stato italiano che servono appunto a pagarne il debito pubblico.
Per potere essere valide a Trieste, le leggi italiane devono esservi adattate ed estese con un atto di giurisdizione del Territorio Libero. In caso contrario si verificherebbe una sovrapposizione illegittima di ordinamenti legali tra due Stati diversi.
Dal 1954, l’obbligo di tutelare le leggi vigenti nel Territorio Libero di Trieste spetta al Governo (non allo Stato) italiano. Da tale data esso è l’amministratore fiduciario civile di Trieste per conto dei Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito e del Consiglio di Sicurezza ONU (art 21 del Trattato di Pace).
L’estensione di leggi estere al Territorio Libero deve avvenire con opportuno provvedimento (in genere un decreto, che deve rispettare le norme del Trattato di Pace) ad esempio, da parte del Commissario Generale del Governo italiano. In mancanza della procedura di estensione, leggi ed atti normativi esteri non hanno efficacia nel Territorio Libero di Trieste, per i suoi cittadini, per i residenti e per la comunità internazionale.
La questione è stata chiarita anche dalla Suprema Corte di Cassazione italiana. Con la sentenza n. 323 del 26 febbraio 1965 la Corte si è espressa sull’inammissibilità dell’imposizione della tassa straordinaria sul patrimonio ai cittadini italiani residenti a Trieste.
La sentenza infatti precisa:
“… la legge istitutiva dell’imposta in questione non fu mai estesa, né ad opera del governo militare alleato né ad opera dell’attuale Commissario generale di governo, al territorio libero di Trieste”…
…e continua:
“… è dunque evidente che l’imposta in parola non riguarda i beni per sè stessi e in quanto situati in un determinato territorio, ma nella loro complessiva e inscindibile appartenenza a un dato soggetto, con la conseguenza che essa non può essere applicata alle persone che non vi sono state assoggettate dalla legge… ne segue che, essendo mancata l’estensione di tale provvedimento legislativo al territorio libero di Trieste, l’obbligazione tributaria nei confronti dello stesso non è sorta”.
In tal senso va anche considerata la recente comunicazione dell’INPS [gennaio 2016], con la quale l’Istituto previdenziale italiano informa dell’inapplicabilità del Decreto del 21 settembre 2015. Tale decreto non può nemmeno essere applicato a Trieste, infatti il Territorio Libero “non rientra tra gli Stati membri dell’Unione Europea o aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo”.
Il Decreto del 21 settembre 2015 riguarda l’attuazione del testo unico delle imposte sui redditi come stabilito dal decreto n. 917 del Presidente della Repubblica del 22 dicembre del 1986. Ma le imposte sui redditi italiane non possono essere applicate ai cittadini di un altro Stato, come è appunto il Free Territory of Trieste.
L’attuale Free Territory, come denunciato dal Movimento Trieste Libera nella petizione presentata al Parlamento Europeo il 15 giugno del 2015, non è uno Stato membro della UE; è affidato all’amministrazione provvisoria ed alla rappresentanza estera del Governo di uno Stato membro (l’Italia).
Per tali motivi le disposizioni dei Trattati istitutivi dell’UE possono venire applicate a Trieste soltanto attivando la norma speciale dell’art. 355 n. 3 TFUE (già 227 n. 4 TCEE, già 229 TCE). Si tratta delle clausole relative «ai Territori europei di cui uno Stato membro ha assunto la rappresentanza nei rapporti con l’estero» («to the European territories for whose external relations a Member State is responsible // aux territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures»), senza cioè averne titolo di sovranità, ma per particolari situazioni di diritto internazionale.
L’attuale amministrazione provvisoria deriva dalla cessazione della sovranità italiana sul Free Territory of Trieste. Cessazione avvenuta con l’entrata in vigore del Trattato di Pace con l’Italia, il 15 settembre del 1947.
Questo status di diritto internazionale è stato confermato il 23 ottobre del 2015 con il documento S/2015/809 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, incluso l’obbligo per il Governo italiano di garantire l’ordinamento del Free Territory of Trieste e i diritti dei suoi cittadini dal 1954.
Ecco perché le pensioni erogate nel Territorio Libero di Trieste, incluse quelle erogate a cittadini italiani ivi residenti, devono essere sgravate dalle tasse italiane, che sono inapplicabili. Le uniche tasse legittime sarebbero infatti quelle stabilite a tale titolo dall’amministrazione civile provvisoria nel nome e per conto del Territorio Libero.
Tradotto in pratica: aumento minimo del 25% sulle entrate mensili di ognuno dei circa 90.000 pensionati triestini. Magari anche con effetto retroattivo essendo stati sottoposti per anni a tassazioni illegittime.
Sono questi alcuni degli effetti “collaterali” dell’applicazione effettiva del Trattato di Pace e dell’affermazione dello Stato di diritto del Free Territory of Trieste a cui l’Italia cerca di sottrarsi arrivando addirittura a minacciare pubblicamente, tramite i propri rappresentanti istituzionali, la sospensione delle pensioni a tutte le persone che si appellano al diritto di uno Stato riconosciuto e tutelato dall’ONU.
Minacce di stampo mafioso contro la legalità internazionale.
Tratto dal blog “Ambiente e Legalità” di Roberto Giurastante