Trieste Libera

Referendum antitrivelle del 17 aprile: non ancora legittimato il voto a Trieste

Fotografia di una trivella a mare, in primo piano la scritta "17 aprile Referendum".

Referendum antitrivelle del 17 aprile: non ancora legittimato il voto a Trieste

Trieste, 14 aprile 2016. – Il Commissario del Governo delegato all’amministrazione civile provvisoria dell’attuale Free Territory of Triestenon ha ancora emesso il decreto necessario per estendere all’attuale Free Territory amministrato il referendum italiano del 17 aprile sulle trivellazioni petrolifere in Adriatico. Il decreto era stato richiesto già il 18 marzo dal Movimento Trieste Libera, perché senza tale legittimazione il voto dei Triestini sarebbe nullo e potrebbe invalidare l’intero referendum (v. documento allegato).

Consentire ai Triestini di esprimere voti validi in questo referendum è opportuno perché i rischi ambientali delle trivellazioni nelle acque territoriali italiane si estendono a quelle  della Slovenia, della Croazia e dell’attuale Free Territory of Trieste affidato dal 1954 all’amministrazione civile provvisoria del Governo italiano. Ma il voto illegittimo violerebbe gli obblighi giuridici internazionali e costituzionali del Governo italiano e dello Stato italiano verso il Free Territory of Trieste.

Trieste Libera precisa che si tratta di obblighi specifici vigenti stabiliti dal Trattato di Pace con l’Italia del 10 febbraio 1947 e dal Memorandum d’intesa di Londra del 5 ottobre 1954, recepiti dall’ordinamento costituzionale e legislativo italiano e riconfermati dalle Nazioni Unite con il recente documento S/2015/809 del Consiglio di Sicurezza e del Segretariato Generale.

Poiché il Commissario del Governo italiano ha continuato dal 1954 ad esercitare tali poteri normativi di amministrazione fiduciaria del Free Territory of Trieste anche per quanto riguarda il porto franco internazionale ed in materia elettorale, Trieste Libera lo invita ad adempiere prima dell’apertura dei seggi anche al dovere di emettere il decreto di estensione del Referendum. In caso contrario, il Commissario dovrà assumersi anche le responsabilità penali e civili dell’avere rifiutato ed omesso di compiere un atto del proprio ufficio (art. 328 c.p.).

Ufficio Stampa del Movimento Trieste Libera

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