Trieste Libera

TRIESTE: I DIRITTI DEL TERRITORIO LIBERO E DEL SUO PORTO INTERNAZIONALE

TRIESTE: I DIRITTI DEL TERRITORIO LIBERO E DEL SUO PORTO INTERNAZIONALE

Articolo dell’8 maggio 2014.

TRIESTE: I DIRITTI DEL TERRITORIO LIBERO E DEL SUO PORTO INTERNAZIONALE

Il Territorio Libero di Trieste (dal 1992).

Ieri 7 maggio 2014 il giudice Piero Leanza ha rigettato la nuova eccezione sul difetto di giurisdizione. Con la sua nuova ordinanza di rigetto, il giudice ha dichiarato che Trieste sarebbe passata alla sovranità italiana nel 1977 con il c.d. trattato di Osimo.

Questa decisione, tuttavia, significherebbe che dal 1954 al 1977 la “Zona A” del Territorio Libero è stata effettivamente in amministrazione civile provvisoria, sotto la responsabilità del Governo italiano, come da Memorandum d’Intesa del 1954.

Amministrazione civile provvisoria significa obbligo di rispettare quanto stabilito dal Trattato di Pace del 1947 per l’indipendenza di Trieste e i diritti dei suoi cittadini. Proprio come avvenica durante l’amministrazione Britannico-Statunitense. È secondo queste norme che l’A.M.G. F.T.T. (Allied Military Government of the Free Territory of Trieste) ha amministrato Trieste ed il suo Porto Franco internazionale dal 1947 al 1954.

Il Porto Franco internazionale di Trieste (Allegato VI, art. 34, Allegato VIII del Trattato di Pace) è un ente di Stato del Territorio Libero. Quindi se il giudice Leanza avesse ragione, se il Territorio Libero fosse “scomparso” nel 1977, lo stesso sarebbe accaduto al Porto Franco internazionale con le sue zone franche.

Tutti i giudici che si sono espressi finora sulla “Questione Trieste” hanno usato le stesse motivazioni. Motivazioni politiche, di matrice nazionalista. Tesi confutabili con la sola lettura degli strumenti normativi in materia.

Perché sia le leggi internazionali che quelle italiane confermano che il Territorio Libero esiste. Dunque che esistono i suoi cittadini, ed il suo Porto Franco internazionale.

Ma perché il c.d. trattato di Osimo non poteva inficiare lo status del Territorio Libero? Perché non ha «sancito il definitivo passaggio del territorio in questione sotto la sovranità Italiana»?

Ecco una breve analisi.

Innazi tutto, il Trattato di Osimo «per la sua diversa natura, non ha potuto causare il passaggio sotto la sovranità rispettivamente italiana e jugoslava delle Zone A e B del Territorio Libero di Trieste poste dal 1954 sotto l’amministrazione fiduciaria speciale dei Governi italiano e jugoslavo».

Tale “diversa natura” è quella di essere un trattato bilaterale. Gli strumenti di legge che costituiscono il Territorio Libero sono multilaterali e prevamenti.

Il Trattato di Pace con l’Italia del 1947 è infatti un trattato multilaterale normativo. Al suo art. 21 costituisce il Territorio Libero. Il Memorandum del 1954 ne è uno strumento esecutivo, che riguarda la sua amministrazione. Amministrazione nel senso di special trusteeship (amministrazione fiduciaria speciale). Speciale nel senso che il mandato è affidato a dei Governi, non a degli Stati. Nel 1954 i Governi in questione erano quelli dei due Stati confinanti del Territorio Libero.

Le norme del Trattato di Pace relative a Trieste non possono essere emendate senza il consenso di tutti i firmatari. Tantomeno a seguito di una simulazione si sovranità compiuta da chi aveva l’interesse ad ottenere una tale modifica. La Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati è chiarissima. Neppure una occupazione (o di ‘usucapione’ che non esiste nel diritto internazionale) può modificare un confine di Stato.

Si veda in particolare: la Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, art. 61, comma 2 ed art. 62, comma 1 e comma 2, punti a) e b).

Dal canto suo, il Trattato di Osimo è bilaterale. Ovvero ha solo due firmatari. Stati terzi che non hanno nulla a che fare con Trieste. Erano infatti i loro Governi ad amministrare ilTerritorio Libero.

Il c.d. Trattato di Osimo non menziona Trieste o il Territorio Libero.

Certo, menziona una linea di confine tra Tarvisio ed il Timavo. Questo era l’allora confine tra Italia e Yugoslavia. Poi menziona Muggia. La porzione più breve citata nel Trattato (Timavo-Muggia) era il confine di Trieste con l’allora Jugoslavia (ora con la Slovenia). Dunque è una linea che riguarda quelle che all’epoca erano le due zone di amministrazione del Territorio Libero.

Oggi quella porzione di confine riguarda l’attuale Territorio Libero e la Slovenia.

Ciò che fin troppi “esperti” non capiscono è all’art. 7 del Trattato di Osimo. L’articolo, riferendosi al Memorandum d’Intesa del 1954 ed ai suoi allegati, dichiara che essi:

«…cessano di avere effetto nelle relazioni tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia».

Ovvero: il Memorandum continua ad essere vigente per tutte le altre parti coinvolte. Ovvero Trieste, sotto amministrazione fiduciaria speciale, la popolazione sovrana, i suoi garanti internazionali, la Comunità internazionale al completo.

Senza dimenticare il rapporto tra i Governi amministratori civili provvisori e le popolazioni amministrate. Oppure quello, fondamentale, tra i Governi amministratori primari (quelli di Regno Unito e Stati Uniti) e quello al quale hanno sub-affidato l’amministrazione civile provvisoria di Trieste (il Governo italiano).

In molti dimenticano anche l’Atto Finale di Helsinki del 1 agosto 1975. Quest’atto confermava i diritti di sovranità, integrità territoriale ed inviolabilità dei confini di tutti gli Stati europei.

Sono stati i capi di Governo di Italia e Yugoslavia a firmare l’Atto Finale. Dunque il loro impegno si estende allo Stato che i loro Governi stavano amministrando.

In altre parole, lo scopo politico del Trattato bilaterale di Osimo del 1975 è porre fine a rivendicazioni territoriali. Pretese alle quali la Comunità Internazionale era contraria. Rivendicazioni che il Dipartimento di Stato U.S.A. non ha mai sostenuto.

Basta l’art. 7 per capire che tale accordo bilaterale non ha efficacia nel diritto interno. Men che meno può averla per emendare il Trattato di Pace del 1947, che è la fonte dell’indipendenza e del riconoscimento internazionale di Trieste (art. 21).

Dunque: il Trattato di Osimo del 1975 non poteva inficiare l’esistenza del Territorio Libero, o emendare il Trattato di Pace con l’Italia, o invalidare il Memorandum d’Intesa relativo al Territorio Libero di Trieste del 1954.

Non solo: il Trattato di Osimo ha perso ogni valore dopo che il secondo dei suoi contraenti si è dissolto e l’intera Comunità Internazionale ha riconosciuto due dei suoi Stati successori (Slovenia e Croazia) entro i loro attuali confini, che includono l’ex zona B del Territorio Libero.

Nel momento in cui il Governo Federale Jugoslavo è cessato, anche il suo mandato di amministrazione sull’allora Zona B è cessato. Gli Stati successori della Jugoslavia non hanno ereditato il mandato, che era un ruolo del Governo, non dello Stato.

L’Italia ha tentato di approfittare del vuoto creatosi, ma le Nazioni Unite (Consiglio di Sicurezza ed Assemblea Generale) hanno riconosciuto la Slovenia e la Croazia indipendenti nei loro attuali confini. Confini che includono la ex zona B (1991-1992).

Il Consiglio di Sicurezza è il garante ultimo del Territorio Libero di Trieste.

In base all’art. 30, n. 3 della Convenzione di Vienna, questa forma di riconoscimento internazionale ha prodotto la sola modifica efficace e legittima delle norme del Trattato di Pace del 1947 relative a Trieste.

Dal 1991-92, l’attuale Territorio Libero consiste nell’ex Zona A, che è tuttora affidata al Governo italiano in base al Memorandum del 1954 nel rispetto del Trattato di Pace del 1947.

In considerazione di quanto espresso, considerare il Trattato di Osimo come fonte della sovranità italiana sul Territorio Libero è un’opinione politica. Un’opinione non solo sbagliata, ma che va contro all’evidenza dell’ordinamento italiano in materia. L’Italia ha ratificato ed eseguito il Trattato di Pace del 1947 nel suo ordinamento. Esso ha un rango superiore a quello di ogni altra legge italiana vigente. Persino superiore a quello della Costituzione.

Sono perciò inconferenti e fonte di equivoco ed errore anche le affermazioni secondo cui il Trattato bilaterale italo jugoslavo di Osimo del 1975, di seguito TdO1975 «non risulta mai modificato, né opposto da alcuno Stato o organismo internazionale (ivi incluse le Nazioni Unite)» con ciò intendendo che vi sia stato silenzio-assenso all’asserito passaggio del TLT sotto la sovranità italiana (e jugoslava).

In conclusione, il “tacito assenso” più volte invocato in materia non è un principio di diritto internazionale.

Se questo presunto “silenzio internazionale” ci dice qualcosa, è solo che nessuno Stato o organismo internazionale – comprese le Nazioni Unite – aveva da obiettare precisamente perché Osimo è un trattato bilaterale. Dunque non poteva, e non ha potuto, inficiare l’indipendenza di Trieste.

Vero, le Nazioni Unite ne hanno tenuto conto a livello politico. È vero che la nomina del Governatore di Trieste è stata rimossa dall’agenda del Consiglio di Sicurezza. Ma è altrettanto vero che può esservi reinserita.

Come evidente da questa lettera del 1983, il solo requisito è che lo domandi un qualsiasi Stato. Certamente se la riconferma delle Nazioni Unite che Osimo è un trattato bilaterale non basta, la lettera del 1983 è la prova definitiva di quanto argomentato finora.

***

Ora, dopo tante decisioni politiche, dove la politica prevale sulla legge, dove in nome della politica si condonano gli abusi dello Stato italiano e del Governo amministratore a danno di Trieste, è ora di rivolgersi alle autorità internazionale.

Ed i cittadini del Territorio Libero che rifiutano di accettare decisioni contrarie alla legge da parte dei magistrati in servizio nel loro Stato devono invocare i loro garanti internazionali. Ed essendo vittime di una persecuzione politica, essendo stati privati della loro legittima cittadinanza, non hanno altre vie.

Quei garanti sono i firmatari del Trattato di Pace.

Diritto di asilo politico?

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