Trieste Libera

SIMULATORI DI SOVRANITÀ: LA SENTENZA NASCOSTA

Frontespizio della sentenza N.24/1961 del Consiglio di Stato. In questa sentenza il tribunale riconosceva che il Memorandum d'Intesa di Londra del 1954 non ha restituito Trieste all'Italia.
IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA HA GIÀ RICONOSCIUTO L’INESISTENZA DELLA SOVRANITÀ ITALIANA SU TRIESTE

La Regione Friuli Venezia Giulia si è costituita nel ricorso al TAR promosso da cinquantasei cittadini di Trieste che chiedono l’annullamento delle elezioni regionali. L’azione legale è basata sullo status giuridico di Trieste, che dal 1947 è uno Stato, il Territorio Libero di Trieste. Le elezioni regionali sono state dunque convocate in simulazione della sovranità italiana, decaduta ai sensi del Trattato di Pace del 1947.

L’Italia riconosce il Territorio Libero dal 1947. Tuttavia la Regione ha chiesto il rigetto del ricorso, dichiarandolo improponibile, irricevibile, manifestamente inammissibile ed infondato.

Secondo gli avvocati della Regione FVG Ettore Volpe e Beatrice Corno il Trattato di Osimo, ovvero un accordo politico bilaterale tra Italia ed ex Jugoslavia (1975), avrebbe definitivamente sancito la spartizione del Territorio Libero di Trieste tra i due Stati confinanti, abrogando il precedente Memorandum di Londra del 1954 in base al quale, secondo loro, l’Italia avrebbe comunque già acquisito la piena sovranità sulla Zona A del T.L.T., anzi, non la avrebbe mai persa non essendo mai stato costituito il Territorio Libero quale Stato indipendente.

Per gli avvocati della Regione, che a supporto delle loro “ardite” tesi di diritto internazionale chiamano in ballo proprio l’ultima disastrosa sentenza del T.A.R. per il FVG (400/2013). In quella decisione i giudici amministrativi italiani avevano dichiarato, comunque in contraddizione con questa tesi, che il Territorio Libero era si diventato indipendente, ma poi annesso da Italia e Jugoslavia in base al principio “rebus sic stantibus” (così stando le cose). Questa era, secondo loro, la legittimazione dell’inclusione di Trieste e la sua provincia nella costituenda Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (1963).

Ovviamente si tratta di interpretazioni politiche, che nulla hanno a che fare con il diritto.

Prima di tutto, l’art. 7 del Trattato di Osimo conferma che il Memorandum d’Intesa di Londra continua ad avere valore nelle relazioni tra i suoi firmatari, che sono quattro governi (3 dal 1992) e non Stati:

On the date of the entry into force of this Treaty, the Memorandum of Understanding signed at London on 5 October 1954 and its annexes shall cease to have effect in relations between the Italian Republic and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia.

Each Party shall so notify the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Government of the United States of America and the United Nations Security Council within 30 days from the entry into force of this Treaty.

Per smantellare completamente le ridicole affermazioni di questi avvocati vediamo di utilizzare direttamente la loro stessa giurisprudenza. Proprio quella della Repubblica Italiana (che essi dovrebbero perlomeno conoscere).

A proposito del Memorandum poi, vediamo una sentenza che precede di due anni la costituzione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “entro l’unità della Repubblica italiana, una e indivisibile” (ma pur sempre “sulla base dei principi della Costituzione” del 1948, che all’articolo 10 subordina l’ordinamento italiano al rispetto degli obblighi internazionali, incluso il Trattato di Pace del 1947).

Il Consiglio di Stato della Repubblica Italiana con sentenza n. 24 del 20 dicembre 1961 si esprimeva riconoscendo l’inesistenza della sovranità dello Stato italiano sull’allora Zona A del Territorio Libero. Confermando inoltre l’amministrazione civile provvisoria a seguito della incontestabile (tuttora, per quanto riguarda l’attuale TLT) validità del Memorandum d’Intesa di Londra del 1954.

Eccone un estratto:
“… Come si è già osservato, il Memorandum d’intesa è intervenuto nella surriferita situazione storico-giuridica del Territorio. Ritenuta l’impossibilità di costituire il Territorio Libero di Trieste [sic!] il Memorandum, stipulato fra i Paesi direttamente interessati, ha inteso «smilitarizzare» le due zone rendendo responsabili dell’amministrazione civile nelle zone medesime il Governo italiano e il Governo Jugoslavo.
Il paragrafo 2 del Memorandum dichiara testualmente che «i governi italiano e jugoslavo estenderanno immediatamente la loro amministrazione civile sulla zona per la quale avranno la responsabilità». 
Si deve perciò ritenere che il governo italiano per la zona A e il governo jugoslavo per la zona B siano stati resi responsabili dell’amministrazione civile in attesa di una definitiva sistemazione del Territorio. Se, come pretende la ricorrente Società il Memorandum avesse avuto il fine di ripristinare il pieno, normale e definitivo esercizio della sovranità italiana sulla zona A e di riconoscere conseguentemente alla Jugoslavia il diritto definitivo e perfetto di sovranità sulla zona B, esso avrebbe riformato il Trattato di pace senza essere uno strumento tecnicamente idoneo a tal fine, non fosse altro che per la mancata partecipazione degli altri Paesi firmatari del Trattato.
In realtà  il Memorandum, se storicamente e politicamente ha creato una nuova situazione,  giuridicamente ha il suo fondamento nell’art. 1 dell’Allegato VII del Trattato, che sancisce il diritto dei Comandi Militari alleati di amministrare le rispettive zone di competenza (omissis). Solo tenendo conto di ciò, ossia del limite posto dal Memorandum alla sistemazione definitiva e perfetta della parte del Territorio di Trieste denominato zona A nell’unità dell’Amministrazione italiana si può intendere e giustificare il D.P.R. del 27 ottobre 1954. 
Detto decreto ha creato l’organo, il Commissario Generale del Governo, idoneo tanto ad estendere l’amministrazione civile italiana alla zona A quanto a serbare la distinzione della zona stessa la cui eliminazione sarebbe stata possibile solo con la modifica del Trattato di pace. Ovviamente il decreto contestato non poteva attribuire al Commissario che i poteri spettanti al Governo Italiano in base al Memorandum che ha previsto la sostituzione del nostro Governo a quello militare alleato quale soggetto dell’amministrazione, e insieme quelli già spettanti al Governo Militare Alleato e da esso esercitati ai sensi del Trattato che, come si è detto, non è stato modificato pur se rimasto ineseguito.
 
Una differente soluzione che avesse disposto la incorporazione totale e perfetta della zona A nell’unità amministrativa italiana, soluzione che sta a fondamento della critica svolta dalla Società ricorrente nei riguardi del D.P.R. del 27 ottobre 1954, non avrebbe dato applicazione al Memorandum d’intesa (omissis). Invero il decreto di cui trattasi non ha operato alcuna modifica di competenze legali, per il qual fine sarebbe stato irrimediabilmente inidoneo, ma ha solo trasferito, in esecuzione del Memorandum d’intesa, al Commissario Generale del Governo per il Territorio di Trieste poteri già spettanti al Governo Militare Alleato e da esso fino allora esercitati in virtù del Trattato di pace debitamente ratificato dall’Italia”.
Ma veniamo al punto: il Territorio Libero di Trieste è stato costituito e l’Italia lo riconosce.

La premessa della sentenza del 1961 è comunque errata.

Non è vero che nel Memorandum si nega che il Territorio Libero sia stato costituito, basta leggerne il titolo completo per capirlo: “Memorandum of Understanding regarding the Free Territory of Trieste“. Ovvero Memorandum d’Intera riguardante il Territorio Libero di Trieste.

La falsa premessa, sostenuta anche dell’avvocatura della Regione, che il Territorio Libero di Trieste non sarebbe mai stato costituito è infatti confutabile dalla semplice lettura dell’art. 21 del Trattato di Pace con l’Italia. Articolo richiamato anche nel primo Proclama dell’A.M.G. F.T.T. che, in veste di primo governo del nuovo Stato, ne ha annunciato l’indipendenza all’entrata in vigore del Trattato di Pace, il 15 settembre 1947:

Articolo 21
1. È costituito in forza del presente Trattato il Territorio Libero di Trieste, consistente dell’area che giace fra il mare Adriatico ed i confini definiti negli Articoli 4 e 22 del presente Trattato. Il Territorio Libero di Trieste è riconosciuto dalle Potenze Alleate ed Associate e dall’Italia, le quali convengono che la sua integrità e indipendenza saranno assicurate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
2. La sovranità italiana sulla zona costituente il Territorio Libero di Trieste, così come esso è sopra definito, cesserà con l’entrata in vigore del presente Trattato.
Tutto chiaro, limpido, trasparente.

Tranne per gli avvocati della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

I quali devono essersi dimenticati anche di leggere l’articolo 70 della Legge Costituzionale 1 del 31 gennaio 1963. Ovvero quello che trasmette l’esercizio dell’amministrazione civile provvisoria dell’attuale Territorio Libero di Trieste dal Commissario Generale ad un Commissario nella Regione e Prefetto, nonché alla Regione stessa.

Su quali basi simulano dunque la sovranità italiana su Trieste?

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