Ecco la risposta del Ministero della Giustizia Italiano alla questione del “difetto di giurisdizione” italiano sul Territorio Libero di Trieste:
Va evidenziato che:
1) quanto sostenuto da tale formula giuridica, per il Ministero di Giustizia italiano “non rientra nelle competenze del Ministero di Giustizia”.
2) Il Ministero di Giustizia per cosi dire “delega” il giudizio, e quindi l’ assunzione di responsabilità al Giudice che, in sede penale, dovrà attenersi a quanto previsto all’ art. 20 del c.p.p. che recita:
“1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. 2. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari [326–415,551–554], si applicano le disposizioni previste dall’articolo 22 commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari [405, 554] e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all’autorità competente.”
Quindi, il Giudice che a Trieste dovrà esprimersi sull’eccezione del difetto di giurisdizione italiano sul Territorio Libero di Trieste dovrà, secondo il Ministero di Giustizia, emettere specifica sentenza, assumendosi la responsabilità di quanto dichiarerà sulla stessa sentenza, non potrà “trarre conclusioni” tramite semplice ordinanza.
La sentenza è il provvedimento che contiene la decisione dell’autorità giudiziaria (ovvero la magistratura), che si pronuncia in merito ad un caso che viene sottoposto al suo giudizio; la sentenza ha la caratteristica di essere definitiva.
L’ordinanza è un provvedimento giurisdizionale, emanato da un giudice, un sindaco, un prefetto o un ministro, che regola lo svolgimento di un processo ed è lo strumento utilizzato dagli organi amministrativi dello stato e degli enti locali per obbligare altri organi o singoli cittadini a tenere o evitare certi comportamenti. Le ordinanze non sono definitive, come lo sono invece le sentenze.
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