STOP ALLE CONDANNE SENZA PROCESSO CONTRO I CITTADINI DEL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE
Articolo del 29 marzo 2016.
Il 24 gennaio 2016 venivo condannato dal Tribunale di Bologna per avere espresso le mie opinioni sulla mala amministrazione italiana del Territorio Libero di Trieste.
Avevo pubblicato sul mio blog un post intitolato “IL CLAN” e Trieste Libera lo aveva ripreso.
Si trattava di un articolo di critica politica e di denuncia della scandalosa vìolazione continuata dei trattati internazionali e dell’ordinamento della Repubblica Italiana da parte della stessa autorità giudiziaria operante nel Territorio Libero simulando tuttavia la sovranità italiana.
Una vera vìolazione del diritto e dei diritti dei cittadini di Trieste.
E infatti chiunque si opponga a questo sistema di illegalità viene immediatamente sottoposto a provvedimenti repressivi, come la mia condanna conferma. Ne ho parlato nel mio recente post “Condanne politiche senza processo nel Territorio Libero di Trieste”.
La condanna nei miei confronti è stata decisa infatti senza processo e senza darmi quindi alcuna possibilità di difesa, se non dopo la condanna stessa. Così è in ogni regime antidemocratico. Come quello imposto dall’Italia a Trieste e che ha sostituito la legittima e legalitaria amministrazione fiduciaria del Territorio Libero di Trieste decisa dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Mi sono opposto naturalmente a questa azione di pura intimidazione da Stato di Polizia impugnando la condanna arbitraria. Ne riporto di seguito le motivazioni principali. Sperando di fare cosa utile a tutti i cittadini del Territorio Libero di Trieste vessati dall’oppressione italiana.
Il caso verrà ora sollevato a livello internazionale. Con la forza e la dignità del diritto e della ragione contro ogni violenza: no pasaran.
Tratto dal blog “Ambiente e Legalità” di Roberto Giurastante
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OPPOSIZIONE
al decreto penale di condanna n. 305/16 emesso in data 24 gennaio 2016 depositato in data 25 gennaio 2016 e notificatogli in data 18.02.2016, dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bologna,
Per i seguenti motivi principali:
1) I fatti imputatigli – che comunque non costituiscono reato – non sono avvenuti “in luogo imprecisato”, ma nel Territorio Libero di Trieste, costituito quale Stato indipendente dal 15 settembre 1947 in esecuzione del Trattato di Pace con l’Italia ratificato ed eseguito dalla Repubblica italiana con le leggi vigenti di cui sotto al punto 9 ed attualmente affidato come tale all’amministrazione civile provvisoria del Governo italiano (e non dello Stato italiano) in esecuzione del Regime Provvisorio di Governo stabilito dall’allegato VII del Trattato di Pace e del conseguente Memorandum d’intesa di Londra del 5 ottobre 1954, come riconfermato dal recente documento del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite S/2015/809, che si allega.
2) L’imputato è cittadino di diritto del Territorio Libero di Trieste, ed è il responsabile della principale organizzazione che ne difende lo status giuridico e i diritti connessi, così come determinati dalle norme specifiche e generali del diritto internazionale riconosciute, recepite ed eseguite dall’ordinamento italiano come sotto precisato ad 9.
3) In forza di tale mandato il governo amministratore civile provvisorio ha l’obbligo di attuare anche le norme in materia di ordinamento giuridico e giudiziario del Territorio Libero di Trieste stabilite dal combinato disposto dell’articolo 2, IV capoverso del Regime Provvisorio (Allegato VII del Trattato di Pace) e dello Statuto Permanente (Allegato VII del Trattato):
«Tutte le altre disposizioni dello Statuto permanente saranno parimenti applicabili per la durata del Regime Provvisorio, quando ed in quanto tali disposizioni siano applicabili e non siano sostituite da quelle contenute nel’ presente Strumento».
Nel testo ufficiale in lingua inglese:
«Likewise all other provisions of the Permanent Statute shall be applicable during the period of the Provisional Regime as and when these provisions prove to be applicable and in so far as they are not superseded by the present Instrument».
4) Per tali motivi la vìolazione dello status e dei diritti del Territorio Libero di Trieste e dei suoi cittadini costituisce contemporaneamente vìolazione del diritto internazionale, dell’ordinamento del Territorio Libero di Trieste e dell’ordinamento della Repubblica italiana.
5) In particolare, per potere avere validità nel Territorio Libero di Trieste anche le norme relative all’emissione del Decreto penale di condanna devono essere estese all’ordinamento di Stato del Territorio Libero di Trieste con apposito atto da parte del Commissario a ciò delegato dal Governo amministratore italiano, o del Governo stesso (cfr. Cassazione sentenza n. 323 del 26.02.1965).
6) Per poter esercitare validamente i ruoli di giustizia civile, penale, amministrativa e tributaria sul Free Territory of Trieste gli organi giudiziari, gli organi finanziari, tributari, amministrativi e i concessionari della riscossione messi a disposizione da uno Stato terzo, qual’è la Repubblica Italiana, devono averne regolare incarico formale dal Governo amministratore fiduciario, a tale titolo, direttamente o tramite il Commissario di Governo delegato.
7) Nella fattispecie tale requisito necessario acquista particolare valenza difensiva poiché riguarda l’emissione di una sentenza di “condanna preventiva” che esclude la possibilità di partecipazione e quindi di difesa dell’imputato, e gli impedisce persino di sapere dell’esistenza di un procedimento a suo carico, così ledendo anche i principi universali del diritto, ed in particolare quelli relativi al giusto processo riconosciuti dallo stesso ordinamento costituzionale italiano.
8) Nel caso di specie “la condanna preventiva” risulta vìolare anche la norma che ammette sempre l’imputato per diffamazione alla prova liberatoria della verità dei fatti se il querelante è un pubblico ufficiale che si ritiene offeso per fatto riferito all’esercizio delle sue funzioni.
9) Per quanto sopra la “condanna preventiva” contro la quale si presenta opposizione risulta concretare, da parte del giudice italiano in Bologna, anche vìolazione delle leggi vigenti dell’ordinamento della Repubblica italiana che:
a) assoggettano il giudice italiano soltanto alla legge (art. 101.2 Cost.);
b) subordinano la legislazione nazionale e regionale all’adempimento degli obblighi internazionali (artt. 10 primo comma e 117 primo comma Cost.);
c) ratificano ed eseguono il Trattato di Pace con l’Italia del 10 febbraio 1947 che costituisce dal 15 settembre 1947 il Free Territory of Trieste quale nuovo Stato sovrano membro di diritto delle Nazioni Unite, con cessazione contestuale della sovranità italiana mai successivamente ripristinata: Legge 2 agosto 1947, n. 811; DLCPS 28 novembre 1947, n. 1430; DPR 3 dicembre 1948 n. 1630; Legge n. 3054 del 25/11/1952, ed altre;
d) riconoscono e proclamano l’unità ed indivisibilità della Repubblica Italiana entro il territorio dello Stato così come definito dal 15 settembre 1947 a seguito e per effetto dell’entrata in vigore del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 (art. 5 della Costituzione promulgata il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948;
e) ratificano ed eseguono la Carta delle Nazioni Unite: Legge n. 848/1957;
f) riconoscono ed eseguono l’affidamento alla responsabilità del Governo italiano (non dello Stato italiano) dell’amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste con il Memorandum d’intesa di Londra del 5 ottobre 1954: DPR 27.10.1954; Legge cost. n. 1/1963, art. 70;
g) recepiscono ed eseguono norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, così come consolidate nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati: Legge n. 112/1974
h) ratificano ed eseguono l’Atto Finale di Helsinki (1° agosto 1975) della Conferenza sulla pace e la sicurezza in Europa: Legge n. 81/1977;
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- nell’ipotesi del reato di diffamazione a mezzo stampa ammettono sempre la prova liberatoria della verità dei fatti se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all’esercizio delle sue funzioni: art. 596. 3.1 c.p.
10) La condanna vìola inoltre palesemente, e di fatto tende a reprimere e punire antidemocraticamente, la libertà e il diritto di critica, politica, sociale, ed istituzionale, nonché di stampa, e quindi la stessa libertà di pensiero e di opinione del cittadino e dell’esponente politico, sottraendone a priori una particolare categoria di pubblici ufficiali, che come tali sono sempre soggetti al vaglio della prova liberatoria dei fatti ad essi attribuiti.
11) Per quanto sopra appare evidente che il “decreto penale di condanna” che è oggetto dell’opposizione sia illegittimo tanto sotto il profilo del diritto internazionale e per l’ordinamento del Territorio Libero di Trieste in regime di amministrazione civile provvisoria affidata alla responsabilità del Governo italiano, quanto per l’ordinamento della Repubblica Italiana.
Precisa
che avverso il decreto penale di condanna n. 305/16 viene contestualmente presentata richiesta di dichiarazione di inefficacia al Commissario del Governo italiano nella Regione Friuli Venezia Giulia, quale delegato ai poteri di amministrazione fiduciaria del Free Territory of Trieste che come tale ha l’obbligo di dichiarare, d’ufficio o su istanza, la conseguente inefficacia di ogni atto e provvedimento viziato da difetto assoluto di giurisdizione dello Stato italiano e/o dalla mancata estensione di leggi all’ordinamento del Territorio Libero di Trieste;
E CHIEDE
che il decreto penale di condanna n. 305/16 venga revocato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna riconoscendovi vìolazione delle norme di cui sopra ad 9, in carenza di giurisdizione degli organi dello Stato italiano sul Territorio Libero di Trieste ed inefficacia per difetto totale o parziale di estensione all’ordinamento di Stato del Territorio Libero di Trieste delle leggi italiane applicate per l’emissione del decreto penale di condanna;
che della revoca del decreto penale con emissione del decreto che dispone il giudizio ne venga anche data informazione al Commissario del Governo quale funzionario delegato dal Governo amministratore italiano ad esercitare la giurisdizione fiduciaria speciale sul Free Territory of Trieste per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.