Trieste Libera

DOPPIA SENTENZA CONTRO IL DIRITTO DEL TERRITORIO LIBERO

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IL GIUDICE ITALIANO RITIENE “INUTILE” ESPRIMERSI SUL DIFETTO DI GIURISDIZIONE E DICHIARA L’ESTINZIONE DEI PROCEDIMENTI

Dichiarazione di Roberto Giurastante nei procedimenti civili 2912/12 e 3183/12

…quale cittadino di diritto del Free Territory of Trieste, ai fini di autotutela nei procedimenti e giudizi amministrativi, tributari, civili, penali e militari di Autorità italiane nei quali abbia avuto, abbia od avrà parte a qualsiasi titolo, e ad ogni altro fine comunque connesso,

eccepisce

di non poter essere sottoposto/a sul territorio e negli ambiti della sovranità di Stato del Free Territory of Trieste alla giurisdizione, ivi inesistente, dello Stato italiano, ma soltanto alla giurisdizione civile del Free Territory of Trieste, garantita dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed esercitata provvisoriamente dal Governo italiano quale amministratore fiduciario speciale in forza del Memorandum d’intesa di Londra del 1954.

Si ritiene pertanto che sia dovere del giudicante, prima di pronunciare qualsiasi sentenza chiedersi se è legittimato a farlo, in quanto è evidente che, per logica e diritto, qualsiasi decisione pronunciata d a magistrato in capo al quale difetta la potestà di pronunciarla è da ritenersi nulla e, addirittura atto aberrante e tecnicamente inesistente nel codice processuale.

***

Non possono che sollevare indignazione le due sentenze con le quali il giudice del Tribunale di Trieste Monica Pacilio ha dichiarato l’estinzione di due procedimenti nei quali come ricorrente avevo eccepito il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana operante a Trieste al di fuori dei confini dello Stato italiano.

I ricorsi partono dalla mia impugnazione di richieste di pagamento di sanzioni processuali decise nei mie confronti dalla Corte di Appello di Trieste per la mia attività di opposizione all’illegittimo esercizio del potere giudiziario da parte dei giudici italiani nel Tribunale di Trieste.

Dopo avere presentato per la prima volta il 14 dicembre del 2011 il difetto di giurisdizione, dichiarandomi ai sensi del Trattato di Pace del 1947 cittadino del Territorio Libero di Trieste, avevo iniziato una lunga battaglia nelle aule giudiziarie per vedere riconosciuti i miei diritti ad essere giudicato dal legittimo tribunale del Territorio Libero.

Tutte le mie eccezioni presentate in molti procedimenti penali, civili, amministrativi, tributari, venivano rigettate. Ma per la prima volta lo Stato italiano si trovava a dovere rispondere in base al diritto internazionale di quanto aveva fatto a Trieste in violazione del Trattato di Pace.

Si apriva così la “primavera” del Territorio Libero di Trieste. Grazie alle mie eccezioni, presentate anche nei procedimenti civili in cui ero persona offesa, si arrivava a riconoscimenti parziali sull’inesistenza della sovranità italiana su Trieste fino al 1975.

E per la prima volta lo stesso Tribunale di Trieste asseverava con traduzione il Memorandum di Intesa di Londra del 5 ottobre del 1954 riconoscendo dunque anche la validità anche dell’Allegato VIII, ovvero lo strumento per  la gestione del Porto Franco internazionale, ente di Stato del Territorio Libero di Trieste.

Questa opposizione legalitaria portava i cittadini di Trieste ad essere finalmente informati sui loro diritti nascosti e negati da decenni. Diritti che potevano e possono essere reclamati senza alcun timore perché tutt’ora esistenti.

L’altra faccia della medaglia è stata la repressione sistematica attuata dall’autorità giudiziaria italiana nei  miei confronti. Ogni mia legittima ricusazione dei giudici che negavano i miei diritti e violavano i trattati internazionali rifiutandosi di applicare la legge è stata severamente punita.

Sanzioni su sanzioni a scopo intimidatorio e repressivo. Oltre a spese legali esorbitanti a favore delle controparti, quasi sempre lo Stato italiano fuorilegge e il suo braccio armato per le riscossioni Equitalia.

Di questa repressione fanno parte anche le ultime due sentenze del giudice Monica Pacilio del Tribunale civile di Trieste con cui si nega al ricorrente la stessa valutazione dell’eccezione preliminare di giurisdizione.

La giudice, dovendo infatti dimostrare di poter agire in uno Stato che non è la Repubblica italiana, si è semplicemente rifiutata di farlo dichiarando l’estinzione dei due procedimenti con l’incredibile motivazione che “l’estinzione si pone antecedente dal punto di vista logico prima che giuridico…”.

Nel nome della sua “logica” e non del diritto il giudice ha poi sanzionato il ricorrente al pagamento delle spese a favore della opponente Equitalia.

Benvenuti nella terra senza legge del Territorio Libero (dalla legalità) di Trieste.

Tratto dal blog “Ambiente e Legalità” di Roberto Giurastante

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