PERCHÉ EQUITALIA È FUORILEGGE A TRIESTE – 2 gennaio 2012, autore Roberto Giurastante.
Il 29 dicembre 2011 ho contestato alla società Equitalia Nord SpA una richiesta di pagamento di cartella derivante da spese giudiziarie.
Nella mia contestazione ho eccependo la “nullità assoluta dell’atto per mancanza di giurisdizione dello Stato Italiano nella zona A del Territorio Libero di Trieste”.
L’udienza relativa, dove sarò difeso dall’avv. Livio Bernot di Gorizia, si terrà presso il Giudice di Pace di Trieste (data per ora indicativa: 5 marzo 2012).
In base all’articolo 5 ALLEGATO X del Trattato di Pace del 1947:
“Il Territorio Libero di Trieste è esente dal pagamento del debito pubblico italiano…”
Nessuna legge consente al Governo italiano di imporre a Trieste il pagamento di tasse, imposte, contributi, sanzioni in base alle proprie leggi e a favore della Repubblica italiana, uno Stato terzo.
Il Governo italiano è solo un amministratore civile provvisorio, sub-delegato a tal scopo dai Governi di Stati Uniti e Regno Unito per contro del Consiglio di Sicurezza ONU.
La cartella di pagamento da me impugnata è stata emessa in forza del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero di legge delle Repubblica Italiana sulla riscossione delle imposte non applicabile al di fuori del territorio nazionale e nei confronti di cittadini di altro Stato.
Tale fatto costituisce violazione del Trattato di Pace (art. 21, art. 5 ALLEGATO X) firmato dall’Italia il 10 febbraio 1947 a Parigi e attuato nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo C.P.S. n. 1430 del 28 novembre 1947, e recepito nella Costituzione in vigore dal 1 gennaio 1948 all’art. 10.
Il riscossore, ovvero la società Equitalia Nord SpA, si trova ad operare in un uno Stato estero quale il Territorio Libero di Trieste in virtù di un mandato ricevuto dalla Repubblica Italiana la quale non ha su tale territorio alcuna sovranità.
Tale fatto costituisce violazione del Trattato di Pace (art. 21, art. 5 ALLEGATO X) firmato dall’Italia il 10 febbraio 1947 a Parigi e attuato nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo C.P.S. n. 1430 del 28 novembre 1947, e recepito nella Costituzione in vigore dal 1 gennaio 1948 all’art. 10.
Il caso verrà sollevato ora anche a livello internazionale.
La questione fiscale è ovviamente importantissima per i destini di Trieste e provincia sottoposte dal 1954 ad una illegittima simulazione di sovranità italiana.
Una differenza concreta, non di puro principio.
Questa (mala)amministrazione ha distrutto la ricchezza principale di Trieste, rappresentata dal Porto Franco Internazionale, saccheggiato il territorio riducendolo a discarica di Stato, ed ha privato dei loro diritti fondamentali i cittadini dell’ex primo porto asburgico.
Per approfondimenti sulla “questione Trieste” rimando al post “Abuso di potere” su questo blog.
Tratto dal blog “Ambiente e Legalità” di Roberto Giurastante
Pingback: 8 MARZO 2012: NO EQUITALIA A TRIESTE | Trieste Libera