Dichiarazione sulla sentenza di primo grado nella causa sulle tasse di Trieste
Conferenza stampa del 4.10.2018
Il 29 settembre 2018 è stata depositata la sentenza di primo grado del Tribunale di Trieste nella causa 1757/2017 con la quale la International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T. e 599 cittadini ed imprese di Trieste e di altri Stati chiedono l’accertamento del regime fiscale che dev’essere applicato a Trieste.
I 600 ricorrenti chiedono infatti che si accerti se l’ordinamento vigente autorizzi il Governo italiano ad effettuare nell’attuale Free Territory of Trieste imposizioni e riscossioni fiscali in nome, per conto ed a bilancio dell’Amministrazione fiduciaria che esso esercita, oppure dello Stato italiano.
La differenza economica è rilevantissima, e l’imposizione illegittima delle enormi tasse dello Stato italiano al Free Territory of Trieste paralizza la sua economia ed il suo Porto Franco internazionale, le sue imprese e gli investimenti, riducendo in povertà un numero crescente di cittadini e famiglie.
L’amministrazione provvisoria dell’attuale Free Territory of Trieste è sub-affidata fiduciariamente alla responsabilità del Governo italiano dai Governi degli Stati Uniti d’America e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord quali amministratori primari per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
I 600 ricorrenti hanno fondato perciò le loro richieste sul corpus normativo di diritto italiano che ratifica ed esegue gli obblighi giuridici internazionali della Repubblica Italiana e del Governo italiano verso l’attuale Free Territory of Trieste e quelli connessi verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite.
Davanti al giudice gli avvocati difensori locali del Governo italiano e delle sue Agenzie fiscali hanno invece sostenuto le vecchie false tesi politiche del nazionalismo e del neofascismo italiano secondo le quali il Free Territory of Trieste “non esiste e non è mai esistito”.
Con la sentenza ora depositata il giudice non ha deciso nel merito ma dichiara la causa inammissibile, ed ha inserito tale decisione in una massa di divagazioni secondarie ininfluenti che rende necessaria una sintesi delle motivazioni effettive.
In sostanza, il giudice riconosce che l’accertamento giudiziale di obblighi e diritti è ammissibile quando il ricorrente ha interesse legittimo ad ottenere la cessazione di un danno o pericolo, e che la causa deve essere decisa nel merito applicando la legge nel rispetto del diritto interno ed internazionale.
Ma in questo caso il giudice dichiara che non può decidere nel merito perché l’accertamento non è ammissibile, e giustifica tale dichiarazione affermando che i ricorrenti non hanno indicato quale sia il danno ed il pericolo causato dalle imposizioni fiscali dello Stato italiano invece che del Free Territory amministrato, né le pretese tributarie di cui chiedono la cessazione, né quali di esse sono incompatibili con lo status giuridico del Free Territory of Trieste, che non ha un proprio corpus normativo fiscale.
Tali affermazioni del giudice italiano in servizio nel Free Territory of Trieste sono tutte contrarie al vero e smentite dagli atti di causa e dalla legge.
Nella causa infatti i ricorrenti hanno indicato con precisione non solo tutti quegli elementi, ma anche l’intero corpus normativo di diritto italiano pertinente di cui si chiede l’esecuzione, depositando un’expertise che ne elenca sistematicamente tutti gli strumenti.
Ma il giudice ha dichiarato assurdamente che l’expertise in cui sono elencate quelle norme dell’ordinamento italiano non ha validità di prova perché è una produzione di parte, ed ha affermato falsamente che i ricorrenti gli chiedono di decidere in materia politica e di diritto internazionale sulla quale egli non ha giurisdizione.
Poiché in questo modo il giudice non ha dato ragione o torto ad alcuna delle parti, le loro spese legali dovevano essere inoltre compensate. Il giudice le ha invece addebitate tutte ingiustamente ai 600 ricorrenti.
Dunque il giudice ha deciso di non decidere, con motivazioni contrarie al vero, e la sua scelta equivale ad un rifiuto di giustizia da parte della magistratura italiana in servizio nell’attuale Free Territory of Trieste amministrato, ed alla punizione antidemocratica dei cittadini che hanno chiesto l’applicazione della legge.
La I.P.R. F.T.T. provvederà perciò immediatamente al ricorso in appello di tutti i 600 ricorrenti contro la sentenza, con il supporto organizzativo del Movimento Trieste Libera.
Nello stesso tempo la I.P.R. F.T.T. provvederà ad inoltrare i reclami internazionali necessari a ripristinare legge e democrazia nell’amministrazione della giustizia nell’attuale Free Territory of Trieste, la cui amministrazione civile provvisoria è sub-affidata alla responsabilità del Governo italiano dai Governi degli Stati Uniti d’America e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord quali amministratori primari per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
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