Porto Franco Nord: il giudice nega l’intavolazione ma Trieste Libera rinnova gli atti e il contenzioso
Il 17 e 20 aprile il Presidente del Movimento Trieste Libera Roberto Giurastante ed il responsabile esteri Paolo G. Parovel hanno presentato personalmente domanda di intavolazione ex lege della proprietà del Porto Franco Nord al “Demanio del Territorio Libero di Trieste – Porto Franco internazionale di Trieste” con annotazione dei vincoli a favore degli altri Stati e del commercio internazionale.
Il titolo azionato è il Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, che detta le disposizioni specifiche ed è anche legge vigente dello Stato italiano. La procedura di iscrizione o contestazione della proprietà blocca giuridicamente e finanziariamente le operazioni immobiliari sull’area portuale vincolata, volute dai vertici locali del PD e poste sotto seri interrogativi antimafia.
Il giudice tavolare Arturo Picciotto ha invece rigettato già il 22 aprile la domanda senza annotarla ma senza contestare il Trattato e con motivazioni formali che i ricorrenti ritengono “illogiche ed antigiuridiche”. Hanno perciò rinnovato gli atti ed attiveranno le procedure di contenzioso giuridico per mantenere intanto bloccate le operazioni immobiliari che denunciano illecite sull’area di Porto Franco.
Secondo i richiedenti le motivazioni formali della decisione sono infondate perché afferma che non sarebbero indicate «le partite oggetto del preteso diritto» e che «salvo successivo maggior approfondimento, i ricorrenti non dimostrano né la loro legittimazione ai sensi dell’articolo 94 della predetta legge tavolare, né la titolarità dei diritti in capo alla “Organizzazione politica senza fini di lucro Movimento Trieste Libera”».
I richiedenti oppongono che le partite tavolari sono indicate esattamente come quelle da costituire in base alla domanda dopo iscritti i beni sul Libro Fondiario, che la domanda è presentata legittimamente da cittadini, nell’interesse pubblico, per azionare su beni pubblici in pericolo procedure di legge omesse ma dovute anche d’ufficio, che gli “accertamenti” dovevano semmai precedere, e non seguire, un rigetto, e che l’annotazione del procedimento è comunque dovuta.
L’atto di rigetto: rigetto-picciotto
Ufficio Stampa del Movimento Trieste Libera
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