Trieste Libera

IL TERZO PRESIDENTE

IL TERZO PRESIDENTE

Articolo del 28 maggio 2014

IL TERZO PRESIDENTE DI TRIESTE LIBERA. Scritte offensive nell'ambito della campagna di aggressione in corso contro il Movimento Trieste Libera: GIURASTANTE TRADITORE.

Scritte offensive nell’ambito della campagna di aggressione in corso contro il Movimento Trieste Libera: GIURASTANTE TRADITORE.

Nella violenta ed aggressiva campagna avviata contro Trieste Libera al fine dichiarato di ripristinare la “legalità” e la “democrazia” che il neo presidente (Roberto Giurastante) avrebbe infranto da quando è stato eletto il 18 gennaio 2014, risulta chiaro il tentativo di riportare “sotto controllo” un movimento politico ritenuto troppo pericoloso dal sistema di potere locale che simula la sovranità italiana su Trieste.

E per fare questo è necessario screditare la linea politica portata avanti dall’attuale presidente, Roberto Giurastante (lo scrivente), il terzo presidente di Trieste Libera.

Una necessità vitale per chi non può consentire che attorno ad un’azione politica che mira al ripristino della legalità nel Territorio Libero di Trieste e del suo Porto Franco internazionale si consolidi il consenso popolare.

Un consenso popolare in forte crescita e che inevitabilmente porterebbe ad attenzioni sempre maggiori da parte della comunità internazionale.

Ecco perché bloccare l’attuale dirigenza di MTL significa riuscire ad incanalare l’azione indipendentista verso lidi meno pericolosi per il sistema di corruzione nazionalista locale.

Trieste Libera deve avere per questo dei presidenti graditi al sistema, cioè dai funzionari che si nascondono dietro al nazionalismo dello Stato italiano.

Persone che siano “controllabili” e garantiscano quindi una continuità con il vecchio, classico, ristagnante ed inutile autonomismo-indipendentista triestino.

Persone accomodanti che arrivino ad accordi “comodi” per il potere deviato.

Una soluzione perfetta per risolvere la “questione” Trieste: un pò di potere e soldi in cambio dell’ammaina bandiera dell’indipendentismo triestino. Che verrebbe così depotenziato e ridotto ad una versione “light”. Come uno yogurt: dal lieve retrogusto di merda.

La crisi indotta in Trieste Libera con un attacco in forze combinato serve a riportare nell’ordine istituzionale costituito una causa che altrimenti sfuggirà di controllo. Con conseguenze imprevedibili.

Il primo presidente di MTL, Alessandro Giombi (Gombač) dava queste garanzie al sistema. Facilmente ricattabile per le sue vicende giudiziarie e per i suoi numerosi procedimenti penali aperti.

Il secondo presidente di MTL, Stefano Ferluga ha ammesso lui stesso di non poter “esporsi” oltre certi limiti.

Di fronte alla critica mossagli per la sua “assenza” perdurante da tutte le azioni legali avviate dal Movimento rispondeva così:

«… io personalmente non ho mai seguito la parte “legale” del movimento, non ho né la preparazione né il tempo per farlo. Per quanto riguarda il ricorso al Tar la mia astensione è dovuta alla paura compromettere il mio posto di lavoro che mi permette di mantenere a stento la mia famiglia.»

Il riferimento al ricorso al TAR riguarda la causa avviata per dichiarare l’illegittimità delle elezioni regionali svolte nell’attuale TLT. Cinquantasette iscritti ad MTL si erano associati nel ricorso. Cinquantasette cittadini  del TLT a difesa di 200.000 concittadini.

Ma tra i cinquantasette ricorrenti nessuno dei quattro soci fondatori che hanno tentato il “golpe”.

E nemmeno il loro attuale “portavoce” l’ex segretario di MTL Vito Potenza. Per loro quel limite era già invalicabile: troppo rischioso.

E infatti solo il terzo presidente ha sostenuto quel ricorso. Come primo firmatario. Venendo nella sentenza del 530/2013 TAR definito un “eversore”* per avere esercitato i propri diritti non riconoscendo la sovranità italiana su Trieste.

La sentenza poi impugnata davanti al Consiglio di Stato rappresenta chiaramente lo spartiacque tra chi lotta senza compromessi fino in fondo per la causa del TLT credendo nella sua indipendenza, e chi ai compromessi vuole arrivarci il più rapidamente possibile.

Questa sentenza ha un valore assoluto.

Si tratta di un procedimento pilota che diventerà la prima causa internazionale per il riconoscimento del TLT. Ed è quindi tremendamente pericoloso per il sistema di corruzione che vorrebbe parassitare Trieste per altri 60 anni. Senza ovviamente rispettare il Trattato di Pace del 1947.

Ecco perché il terzo presidente è “un nemico pubblico”: non è controllabile. Quindi da mettere fuori gioco.

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*ESTRATTO SENTENZA TAR 530/2013 (PROC. 148/2013):
23. Considerata la natura intrinsecamente e dichiaratamente eversiva del presente ricorso (sostenuta con convinzione e onestà intellettuale dall’instante), questo Collegio è costretto ad esaminare alcune questioni di principio. Come noto, nelle libere democrazie occidentali, quale è l’Italia, di cui sia il ricorrente sia gli interventori sono liberi cittadini, campeggia – tra le altre libertà – la libertà di opinione e di espressione.
23.1 Ne consegue che anche tesi giuridicamente infondate e storicamente fantasiose, come quelle esposte nel presente ricorso, possono essere liberamente e pacificamente espresse.
Peraltro, come ogni libertà, anche quella di parola e di opinione deve sempre coniugarsi con la responsabilità, per cui la libertà di espressione va esercitata nei limiti di legge e non può mai travalicare i confini del rispetto per le opinioni diverse dalla propria, per i cittadini e per le istituzioni, rispetto che il ricorrente e gli interventori hanno giustamente invocato per sé anche nella discussione svoltasi in pubblica udienza.
Sarebbe, infatti – a mero titolo di esempio – poco rispettoso affermare pubblicamente ovvero tramite organi di stampa che una sentenza non gradita (e ovviamente sempre criticabile e discutibile in modo civile) sia addirittura un “mostro giuridico”. Inoltre, in nessun Paese democratico è consentito utilizzare la libertà di parola per incitare alla commissione di reati, anche di natura fiscale, e in genere a comportamenti illeciti (vedi articoli 414 e 415 del codice penale) o per commettere direttamente reati, come, ad esempio, il reato di abuso della credulità popolare (articolo 661 del codice penale).
23.2 In ogni caso, ferme restando le libertà fondamentali, uno Stato democratico e sovrano non è certo un ente imbelle, per cui ha il diritto e il dovere di reagire, nelle forme di legge, ma anche con tutta la forza della legge, ogni qual volta vengano messi in discussione i princìpi basilari su cui si fonda ovvero ove sia in pericolo la stessa salus rei publicae.
Tra i princìpi fondanti di uno Stato si annoverano ovviamente la sua sovranità e integrità territoriale, che vanno riaffermate in ogni sede. In altri termini, uno Stato democratico sovrano, proprio perché tale, deve utilizzare la legge per ostacolare chi non riconosce la sua legge e si pone fuori dalla legge. Questo vale, oltre che per l’Italia, anche per i due Paesi democratici alleati e vicini, la Slovenia e la Croazia, la cui sovranità e integrità territoriale verrebbero intaccate dalla riesumazione di uno stato fantasma quale il territorio libero propugnata dal ricorrente.

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