Equitalia e riscossioni fiscali: la frode è del Governo Renzi
Trieste, 23 aprile 2016 – L’11 aprile 2016 il Movimento Trieste Libera ha denunciato il fatto che per le sospensioni della riscossione dei crediti fiscali stabilite dalla legge italiana 228/2012 (bilancio dello Stato), commi 537-544 dell’art.1, Equitalia impone ai contribuenti, anche se la legge non lo prevede, un modulo proprio, nel quale inoltre non compare più, tra le motivazioni di legge quella prevista dal punto f) del comma 538, che include «qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito».
Fra tali cause rientra il caso speciale e rilevantissimo delle imposizioni fiscali dello Stato italiano nel Free Territory of Trieste affidato dal 1954 all’amministrazione civile provvisoria del Governo italiano, dove perciò le leggi italiane, incluse quelle fiscali, possono essere applicate soltanto se siano estese ed adattate con speciali provvedimenti normativi del Governo amministratore o di un suo apposito Commissario del Governo (L. cost. n. 1/1963, art. 70; cfr.: Cassaz. Civile, I Sez. sent. 16 febbraio 1965, n. 353).
Equitalia oppone ora alla denuncia di Trieste Libera che la responsabilità è invece del Governo Renzi, il quale ha inserito l’abrogazione del punto f) in un proprio recente decreto (Dlgs. 159/2015), con i poteri che il Parlamento italiano gli aveva delegato «per l’accrescimento dell’efficienza nell’esercizio dei poteri di riscossione delle entrate, secondo il principio del contemperamento delle esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente». E non per ridurli.
In sostanza il Governo Renzi, in violazione della Costituzione, ha abusato dei contenuti e dei termini della delega del Parlamento a riordinare le procedure, perché l’ha usata anche per privare fraudolentemente cittadini del diritto di azionare un’intera categoria di cause legittime per interrompere la riscossione forzosa ingiusta di imposizioni fiscali. Con questo inganno, dunque, il Governo Renzi ha imposto anche riscossioni fiscali ingiuste.
Trieste Libera rende perciò evidente agli Enti impositori, alla concessionaria Equitalia ed alla magistratura che per quanto riguarda l’ordinamento italiano la norma abrogativa è palesemente anticostituzionale perché eccede i poteri normativi del Governo in delega del Parlamento, violando radicalmente la separazione del potere esecutivo da quello legislativo, ed è quindi oggetto di opposizione perfettamente legittima sotto tale profilo.
La norma abrogativa anticostituzionale non può venire comunque applicata ai cittadini, ai residenti ed alle imprese del Free Territory of Trieste amministrato provvisoriamente dal Governo italiano poiché non vi è mai stata estesa con lo speciale provvedimento normativo necessario.
Equitalia e gli enti impositori devono quindi prenderne atto, anche in autotutela, ed accettare sin d’ora per il Free Territory of Trieste anche le motivazioni di sospensione della riscossione di cui al punto f) del comma 538 dell’art. 1 L. 228/2012, senza imporre propri moduli che non sono obbligatori e limitino l’esercizio dei diritti fiscali dei cittadini, dei residenti e delle imprese.
Sia Equitalia che gli enti impositori italiani, ed in particolare l’Agenzia delle Entrate, sono inoltre perfettamente consapevoli del fatto giuridico prevalente che per gli stessi motivi, come precisato negli atti di opposizione e ricorso specifici, nel Free Territory of Trieste sono illegittimi e nulli ab origine tutti i crediti fiscali iscritti, pretesi e riscossi in nome e per conto dello Stato italiano, che è un Paese terzo, anche a prescindere dall’estensione delle relative leggi italiane.
I contenziosi in materia di applicazione delle norme relative al Free Territory of Trieste, incluse quelle fiscali, non sono inoltre soggette al giudice italiano, ma alle procedure specifiche stabilite dal vigente Trattato di Pace con l’Italia del 10 febbraio 1947, come ratificato ed eseguito dall’ordinamento italiano quali obblighi costituzionali della Repubblica (L. 811/1947; DLCPS 1430/1947; L. 1630/1948; L. 3054/1952; Cost. Artt. 10 primo comma e 117 primo comma).
Il Governo italiano ha un solo modo per legittimare i crediti fiscali e la loro riscossione a Trieste: esigerli nella propria veste giuridica effettiva di amministratore civile provvisorio secondo l’ordinamento del Free Territory amministrato, che è anche esente dal pagamento debito pubblico italiano, ed iscriverli al bilancio di Stato del Free Territory in amministrazione, e non al bilancio generale dello Stato italiano.
Ufficio Stampa del Movimento Trieste Libera