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NEL NOME DEL CEMENTO

MUGGIA: NEL NOME DEL CEMENTO.

Articolo di Roberto Giurastante pubblicato il 13 agosto 2011.

MUGGIA - NEL NOME DEL CEMENTO

La città di Muggia.

UNA SENTENZA DI CONDANNA ESEMPLARE DELLA GIUSTIZIA ITALIANA CONTRO GLI AMBIENTALISTI CHE SI OPPONGONO AL SACCHEGGIO DEL TERRITORIO.

 

Giudicato per quattro volte dalla Cassazione per lo stesso ricorso, con due ulteriori udienze già fissate, ma con sentenza – secondo la stessa Cassazione – già passata in giudicato e “irrevocabile” fin dalla prima udienza. Di che stiamo parlando? Di un processo su un abusivismo edilizio.

 

Con una particolarità: sul banco degli imputati non erano finiti i responsabili dell’illecito urbanistico ma l’ambientalista che lo aveva denunciato. Una storia che vale la pena di essere raccontata per i suoi risvolti grotteschi, ma non solo. È una storia che rappresenta perfettamente la realtà dell’odierna situazione italiana: quella di un Paese decadente con istituzioni logore, ridotte troppo spesso a guardiani di un sistema di potere corrotto.

E dove le mafie del cemento che sorreggono questo sistema di potere deviato possono indisturbate dettare legge reprimendo qualsiasi forma di opposizione.

Il procedimento 2685/03: “condannate l’ambientalista cattivo”

Avevo contestato in forma scritta ed esaustiva al Comune di Muggia (prov. di Trieste) l’irregolarità del PRPC (Piano Regolatore Particolareggiato Comunale) di iniziativa privata della M.C.C. srl per la realizzazione di un centro commerciale, segnalandola prima del voto in aula affinché il Consiglio Comunale potesse verificarla e tenerne conto. Ma gli uffici del Comune facenti capo al Sindaco ed assessore all’Urbanistica arch. Lorenzo Gasperini omisero di inoltrare l’atto ai Consiglieri.

 

Così il Consiglio approvò all’unanimità il PRPC confidando nella sua regolarità, come dichiarata dalla Commissione Edilizia presieduta dallo stesso assessore e Sindaco Gasperini che come gli altri membri tecnici della stessa avrebbe dovuto riconoscerne professionalmente l’irregolarità.

Mi rivolsi quindi doverosamente con dettagliati esposti sia alla Procura della Repubblica, allora retta dal dott. Nicola Maria Pace, che all’Amministrazione Regionale ed agli Ordini professionali competenti a provvedimenti sul caso.

 

La Procura (P.M. Pietro Montrone) svolse anomalmente le indagini rivolgendosi alla parte indagata (Comune di Muggia) per chiedere se esisteva o meno l’illecito urbanistico. Il Comune di Muggia negò ovviamente ogni addebito e di conseguenza la Procura chiese l’archiviazione dell’indagine in un tempo record di due mesi dalla presentazione dell’esposto.

 

L’opposizione all’archiviazione da me presentata non arrivò mai al G.I.P. (giudice indagini preliminari) in quanto venne inserita in un fascicolo processuale sbagliato. Una manipolazione, dunque, degli atti da parte del P.M. che si rivelava poi determinante per gli sviluppi del caso.

 

La conseguenza era che il GIP archiviava entrambi i procedimenti, in un caso per fittizia assenza di opposizione, e nell’altro perché l’opposizione in atti non riguardava quel procedimento. E nonostante che gli atti fossero stati ritrasmessi al P.M. con contestazione del GIP che rilevava l’inconferenza dell’opposizione, il P.M. non provvedeva a disporre la reintegrazione dell’atto di opposizione nel fascicolo di pertinenza per sanarne l’archiviazione illegittima.

 

Il giorno prima dell’archiviazione anomala del procedimento il Sindaco Gasperini e l’intera Commissione edilizia presentarono nei confronti dell’esponente querela per diffamazione, datata ad una quindicina di giorni prima, imputandogli come tale la segnalazione inviata alla Regione e agli Ordini professionali.

 

Il procedimento relativo alla querela venne assegnato allo stesso PM (Pubblico Ministero)  e da questi allo stesso ufficiale di polizia giudiziaria – indaganti dunque su proprie indagini – i cui comportamenti omissivi avevano consentito sia l’archiviazione del procedimento per l’illecito urbanistico, sia la presentazione della querela.

 

Venni quindi imputato del reato di diffamazione nei confronti dei componenti di un corpo politico-amministrativo con l’aggravante del fatto determinato costituito dall’attribuzione dell’illecito urbanistico, ed affermando consistere il dolo nella diffusione indiscriminata del documento, laddove era stato provatamente inviato solo agli organi competenti e su fatti illeciti veri.

 

Con ulteriore, eclatante anomalìa, venni rinviato a giudizio di fronte al Giudice di Pace invece che al competente Tribunale monocratico, così privandomi anche della garanzia delle udienze preliminari davanti al GIP ed al GUP.

 

Il procedimento venne assegnato al giudice di pace avv. Umberto Ercolessi,  che non se ne astenne pur essendo stato candidato sindaco nella provincia (1995, Comune di Sgonico) per lo stesso schieramento politico del sindaco Gasperini e della sua amministrazione cui appartenevano gli altri querelanti.

 

La Procura affidò il ruolo di PM in udienza al nucleo di PG della Polizia Urbana del Comune di Trieste, cioé a dipendenti amministrativi del sindaco Dipiazza – amico e padrino politico del sindaco di Muggia Gasperini – ed eluse con successo le possibilità di dimostrazione della verità del fatto determinato costituito dall’illecito urbanistico, che costituiva l’origine, il motivo e la legittimazione dei comportamenti contestati all’imputato come reato.

 

Il dibattimento si svolse così in maniera sommaria e violazione di legge, con l’audizione dei soli testi d’accusa, i querelanti, che testimoniarono il falso davanti al giudice con lo scopo di far condannare l’imputato. Nel processo non vennero nemmeno trascritte dichiarazioni rilevanti da me rese all’udienza conclusiva.

Privato così di ogni reale possibilità di difesa, venni condannato da giudice non competente ed incompatibile alla multa, al risarcimento del danno a favore dei querelanti ed alle spese di giudizio per un importo complessivo di circa 27.000 euro.

 

I querelanti resero immediatamente nota la condanna attraverso i media locali per delegittimarmi e con me la mia associazione ambientalista.

 

Presentai quindi appello e il processo venne assegnato ad un giudice unico (monocratico) anziché ad un collegio (tre giudici) con violazione determinante del diritto difensivo. Il giudice di appello confermava quindi la sentenza di primo grado pur essendo stato dimostrato l’illecito urbanistico che era alla base della denuncia per diffamazione. Il giudice mi negava anche i miei basilari diritti difensivi e si esprimeva inoltre su capo d’imputazione diverso ed anzi contrario a quello in querela.

 

Presentavo quindi ricorso in Cassazione (terzo e ultimo grado di giudizio) vedendomelo respingere definitivamente, ma con ben sei udienze, con la motivazione che seppur con riduzione dei miei diritti difensivi era stata dimostrata la mia colpevolezza…

Ma la riduzione dei miei diritti difensivi ritenuta “necessaria” dalla Cassazione, si può così sintetizzare:
Indagini preliminari
  • manipolazione degli atti del fascicolo processuale da parte del P.M. determinante per il mio rinvio a giudizio.
Giudizio di primo grado
  • giudizio di primo grado affidato a magistrato incompetente (il procedimento doveva essere assegnato ad un giudice ordinario e non onorario) e incompatibile perché precedentemente candidato nello stesso partito politico dei querelanti;
  • affidamento del ruolo di P.M. in udienza a componenti della Polizia Giudiziaria dei Vigili Urbani di Trieste, ovvero dipendenti del Sindaco di Trieste Dipiazza amico ed assuntore del querelante Sindaco di Muggia Gasperini;
  • rigetto dei miei testimoni indispensabili per la mia difesa;
  • falsa testimonianza collettiva (e come tale reato di associazione a delinquere) resa dai querelanti nei miei confronti;
  • mancata trascrizione nel verbale di udienza manoscritto di mie determinanti dichiarazioni rese sotto interrogatorio (senza registrazione) davanti al giudice;
  • mancata assunzione – senza motivazioni – della prova della verità del fatto contestato come richiesto dall’imputato.
Giudizio di secondo grado
  • rigetto da parte del giudice di appello (Angela Gianelli) dell’eccezione sulla sua incompentenza  senza motivazioni (l’incompetenza del giudice di primo grado si estendeva al giudice di appello in secondo in quanto avrei dovuto essere giudicato da un collegio e non da un giudice monocratico);
  • di nuovo un rigetto da parte del giudice di appello, questa volta della richiesta di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale in quanto il procedimento con riduzione delle garanzie difensive dell’imputato ledeva il diritto ad un equo processo. La motivazione addotta dal giudice era che la “riduzione dei diritti difensivi era necessaria per garantire la velocità del procedimento…”;
     
  • mancato avvio dell’azione penale (obbligatoria) da parte del giudice di appello e della Procura a seguito della denuncia depositata in atti dall’imputato sulla falsa testimonianza a suo danno da parte dei sette querelanti. L’avvio dell’azione penale a carico dei denuncianti avrebbe causato il collasso dell’accusa nei miei confronti;
  • falsa attestazione del giudice sulle prove. Il giudice di appello ha affermato che lo stesso imputato aveva provato la sua colpevolezza grazie alla documentazione esibita, mentre era vero esattamente il contrario: ero riuscito a dimostrare l’illecito edilizio e di conseguenza l’infondatezza dell’accusa nei miei confronti, visto che il capo di imputazione mi addebitava esclusivamente di avere offeso degli amministratori pubblici dichiarando che avevano autorizzato un abusivismo edilizio;
  • mancata valutazione di prove determinanti prodotte dall’imputato all’udienza conclusiva (l’imputato aveva chiesto i termini per produrre una memoria e il giudice aveva rifiutato andando a sentenza).
Giudizio di terzo grado
  • errata fissazione dell’udienza di merito (9 aprile 2010) da parte della Cassazione. Nel mio ricorso chiedevo anche la sospensione degli effetti civili della condanna di appello. La Cassazione anziché fissare due udienze separate decideva sull’intero ricorso in un’unica soluzione e senza contraddittorio (camera di consiglio) rigettando integralmente il mio ricorso;
  • ripetizione dell’udienza di merito (14 maggio 2010) un mese dopo  la prima udienza. Dopo avere commesso l’errore la stessa sezione della Cassazione con lo stesso giudice relatore (Antonio Bevere) si esprimeva nuovamente sul mio ricorso questa volta nel merito senza accorgersi (?) che mi avevano già giudicato precedentemente;
  • correzione dell’errore richiesta dal giudice estensore nel momento del deposito della seconda sentenza senza informarne la parte (imputato). Il giudice relatore chiedeva l’annullamento parziale della prima sentenza relativamente al merito lasciando intatta la decisione sulla sospensione degli effetti civili;
     
  • mancata notifica delle sentenze contenenti gli errori all’imputato e impossibilità per lo stesso di presentare quindi ricorso;
  • nuova udienza in Cassazione (17 dicembre 2010) per la correzione dell’errore commesso dal giudice relatore avvenuta senza contraddittorio e con rigetto della memoria dell’imputato che veniva così nuovamente escluso dall’udienza come già avvenuto nelle prime due;
  • ancora una nuova udienza in Cassazione fissata per il 16 giugno 2011 dopo la mia impugnazione della sentenza del 17 dicembre e di quelle connesse, assegnata alla stessa sezione della Cassazione responsabile degli errori iniziali;
  • ed una terza, nuova udienza in Cassazione fissata per il 30 settembre del 2011 senza che avessi potuto ricevere ancora la copia della prima sentenza impugnata (9 aprile 2010) pur avendola più volte richiesta;
     
  • mancata notifica degli atti al domicilio eletto dall’imputato senza motivazioni da parte della Cassazione. Tale comportamento ha leso gravemente i miei diritti di imputato non avendo io avuto la possibilità di avere tutti i documenti necessari ad integrare i miei ricorsi sugli incredibili errori commessi dalla Cassazione;
  • rinvio dell’udienza (quarta) del 16 giugno al 26 settembre 2011. Si tratta quindi della quinta udienza decisa dalla Cassazione che anticiperà quella del 30 settembre che a questo punto  diventerà la sesta.
 

Sei udienze (ad oggi) per lo stesso ricorso con sezioni diverse della Cassazione che si giudicano l’un l’altra, ma senza entrare nel merito dell’accusa nei miei confronti confermando semplicemente la condanna perché precedentemente decretata dai giudici di primo e secondo grado con tutte le relative violazioni di legge e avallandone così l’operato…

***

Approfondimento sulla riduzione dei diritti difensivi nel procedimento 2685/03: il processo “breve” secondo l’autorità giudiziaria italiana:

Incompetenza del giudice di pace nel primo grado e del giudice monocratico nel secondo grado:

Capo d’imputazione (art. 595 c.p.: diffamazione)[…] offendeva la reputazione del Sindaco di Muggia […] nelle loro qualità rispettivamente di Sindaco, di componenti della Commissione Edilizia Comunale e di Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Muggia […]”

 

Cosa dice il codice penale per tale reato: Secondo l’art. 595 c.p. (codice penale) italiano IV° comma:

 

“Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.

 

CommentoI soggetti indicati nel capo di imputazione sono certamente i rappresentanti di un Corpo politico, amministrativo e costituito in collegio.

 

Interpretazione della Cassazione (a conferma delle sentenze di I° e II° grado)

“la corretta qualificazione giuridica del fatto comporta l’altrettanto corretta contestazione del reato di diffamazione, nella configurazione di un reato che rientra pacificamente nell’ambito della competenza per materia del giudice di pace, ex art. 4 comma 1 lett. a) d.l.vo 274/2000. La competenza di giudice di appello è riconosciuta altrettanto pacificamente, ex art. 39 della medesima fonte normativa, al tribunale, in composizione monocratica, del circondario in cui ha sede il giudice di pace”.

Cosa dice l’art. 4 lettera a comma 1 del d.l.vo 274/2000 citato dalla Cassazione:

Art. 4. (Competenza per materia)

1. Il giudice di pace è competente:

 
  • per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte;
  • 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni;
  • 593, primo e secondo comma;
  • 594, 595, primo e secondo comma;
  • 612, primo comma;
  • 626, 627, 631, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 639-bis, 632, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 639-bis;
  • 633, primo comma, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 639-bis, 635, primo comma;
  • 636, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 639-bis, 637, 638, primo comma, 639 e 647 del codice penale.
 

Commento: Il capo di imputazione era quindi sbagliato in quanto riconosceva l’offesa verso pubblici ufficiali  (art. 595 comma 4 del c.p.) mentre la richiesta di rinvio a giudizio era basata sui reati previsti dall’art. 595 commi 1 e 2, attribuendo così  il processo al giudice di pace che invece era incompetente in materia.

 

Ma tale incompetenza del giudice di pace e la necessità di riformulazione del capo di imputazione venivano segnalate nel primo, nel secondo grado di giudizio ed anche in Cassazione, venendo sempre eluse da tutti i magistrati che avrebbero dovuto porre rimedio ad un simile incredibile errore.

 

Lo stesso giudice di appello monocratico accogliendo il 3° punto dell’appello presentato dall’imputato sul rinnovo parziale del dibattimento ex art. 596 C.P. riconosceva infatti  pacificamente che l’offesa era portata contro dei pubblici ufficiali. Solo in questo caso era possibile ammettere la prova della verità del fatto. L’art. 596 c.p. al terzo comma stabilisce infatti che:

 

“Quando l’offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale: (1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all’esercizio delle sue funzioni”.

 

Avendo però ammesso la prova della verità  il giudice di appello avrebbe dovuto peraltro riconoscere la propria incompetenza nel giudizio essendo viziata la sentenza di primo grado dall’incompetenza originaria del giudice di pace e di conseguenza dello stesso giudice di appello.

 

Essendo infatti pacifico che ci si trovava di fronte ad un reato che da capo di imputazione individuava l’offesa nei confronti di pubblici ufficiali come previsto dall’art. 596 4° comma del c.p.  (unico motivo per il quale è consentita come detto l’ammissione della prova della verità secondo l’art. 596 3° comma punto 1 c.p.) la competenza in primo grado sarebbe stata di un giudice ordinario togato (e non onorario), e in appello di un collegio (tre giudici). L’incompetenza originaria del giudice di primo grado travolgeva quindi anche il giudice di appello.

 

A riprova della gravità del comportamento dei giudici si sottolinea che l’incompetenza del giudice di appello e di pace era stata comunicata dallo stesso imputato nel corso del processo di appello con deposizione resa davanti al giudice che si rifiutava peraltro di considerarla.

Illegittimità costituzionale del procedimento

L’illegittimità costituzionale era stata sollevata dal ricorrente in merito alla mancata notifica della conclusione delle indagini preliminari (ex art. 415 bis c.p.p.). Su questo punto la Cassazione sostiene che:

 

“[…] il giudice di appello ha correttamente richiamato il condivisibile orientamento interpretativo, secondo cui questa omissione è razionalmente giustificata dalla primaria rilevata dal legislatore all’esigenza di speditezza in questi processi. La relativa questione di legittimità costituzionale è stata quindi correttamente ritenuta manifestamente infondata”.

 

Il concetto espresso in tal modo dalla Cassazione è devastante: si afferma infatti che la soppressione dei diritti sanciti dalla Costituzione (art. 3: uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, art. 111 diritto ad un giusto processo) sull’equo processo è resa necessaria per garantire la rapidità dei processi.

 

Come già ribadito dal ricorrente lo sveltimento delle procedure non può giustificare lesioni e disparità dei diritti difensivi. Ed è evidente la disparità di trattamento del cittadino a seconda del giudice che tratterà il processo (giudice onorario anziché togato) e del fatto che lo stesso cittadino viene a conoscenza del processo penale non potendo più svolgere alcuna attività difensiva, soltanto con la notifica del decreto di citazione non avendo più il tempo né gli strumenti necessari per disporre una giusta difesa ex art. 111 della Costituzione.

 

Essendo stata sollevata un’eccezione di incostituzionalità inoltre non potevano essere né il giudice di appello, né quelli di Cassazione ad esprimersi in quanto incompetenti, bensì la Corte Costituzionale a cui il ricorrente aveva chiesto venissero trasmessi gli atti per il relativo pronunciamento.

DA DOVE SIAMO PARTITI: L’IRREGOLARITÀ URBANISTICA

Ma vediamo ora in cosa consisteva l’illecito urbanistico così strenuamente coperto dalla giustizia italiana. Il progetto riguardava la realizzazione di un centro commerciale denominato “Parco Commerciale Flavia”. Si trattava di un P.R.P.C. ovvero di un piano regolatore particolareggiato di iniziativa privata, che doveva ovviamente essere conforme alle norme urbanistiche comunali (P.R.G.C. – Piano Regolatore Generale Comunale) e regionali (legge urbanistica regionale a cui devono attenersi gli strumenti urbanistici comunali).

 

La legge regionale in materia (L.R. 52/91) stabiliva all’art. 49 che i proprietari di aree o edifici contermini inclusi entro un ambito individuato dal P.R.G.C. e che avessero avuto in base all’imponibile catastale almeno i due terzi del valore delle aree e degli edifici compresi nell’ambito, potevano predisporre e presentare al Comune proposte di PRPC.

Nel caso specifico la società proponente disponeva solamente di 1/8 della superficie dell’ambito. Di conseguenza il PRPC di iniziativa privata non poteva essere nemmeno presentato e tantomeno approvato. Tutto ciò veniva spiegato e dimostrato da me ben prima che il piano venisse approvato dal Comune. Con l’unico risultato di venire rinviato a giudizio e condannato.

 

Ma come è possibile che una cosa in definitiva così semplice non sia stata compresa da ventotto  giudici (uno in primo grado, due in appello, venticinque in Cassazione), otto pubblici ministeri (dalle indagini preliminari fino all’appello, un P.M. effettivo, quattro onorari e tre componenti dei vigili urbani di Trieste), cinque procuratori generali (Cassazione), un ufficiale di P.G. (polizia giudiziaria dei carabinieri)?

 

La prova dell’illecito urbanistico era stata anche dimostrata con tanto di mappa catastale (vedi sopra) depositata in atti, dove per far meglio comprendere la situazione erano state evidenziate in verde le zone del PRPC proposto, e in giallo il perimetro dell’ambito.

 

Anche con un rapido controllo si poteva capire che l’area in verde non rappresentava i 2/3 dell’ambito interessato.

 

Se il PRPC non fosse stato approvato la società avrebbe avuto grosse difficoltà per potere realizzare il centro commerciale (avrebbe dovuto o raggiungere un accordo con i proprietari dei terreni inseriti nell’ambito, oppure comprarli per arrivare a detenere i 2/3 necessari per la presentazione del PRPC). E un affare da decine di milioni di euro sarebbe saltato.

 

Questa vicenda con tutti i suoi collegamenti è stata denunciata agli organi ispettivi e disciplinari dell’autorità giudiziaria italiana. Senza ottenere ad oggi alcun tipo di concreta reazione.

 

Successivamente è diventato pubblico che il capo dell’ufficio ispettivo del Ministero di Giustizia era a sua volta indagato per essere affiliato alla cosiddetta P3 (loggia segreta pseudo-massonica deviata)…

 

Nell’inchiesta sono coinvolti altri alti magistrati. È possibile avere fiducia in questa giustizia di “fratellanze giuridiche” in odor di masso-mafie deviate?

Tratto dal blog “Ambiente e Legalità” di Roberto Giurastante

Il centro commerciale dal cui progetto è partito il processo descritto in questo post.

Il centro commerciale.

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