Trieste Libera

OSSERVAZIONI PRELIMINARI DEI LEGALI DEL MOVIMENTO TRIESTE LIBERA

OSSERVAZIONI PRELIMINARI DEI LEGALI DEL MOVIMENTO TRIESTE LIBERA 

sul «Parere legale richiesto dai soci fondatori del Movimento Trieste Libera» all’avv. F. Romanin dd.12.6.2014, come da essi reso pubblico in data 17.6.2014.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI DEI LEGALI DEL MOVIMENTO TRIESTE LIBERA

Pubblicato il 19 giugno 2014.

A titolo preliminare si osserva che in realtà nulla dice di rilevante il parere dell’avv. Romanin nella sua parte espositiva e, per quanto concerne le conclusioni, esse sono errate obiettivamente e fondate su distorsioni inaccettabili dei fatti, sulle quali ci si riservano le valutazioni di dettaglio per puntualizzare qui le carenze generali in diritto meglio evidenti.

1. Il riferimento alle singole norme dello Statuto è fuorviante.

Il particolare Statuto del Movimento Trieste Libera – MTL fa infatti riferimento espresso alle norme in vigore nel Territorio Libero di Trieste, e non fa ferimento valido ad organismi cui devolvere pattiziamente le potenziali controversie di questa portata, quali arbitri e simili.

Ma non esistendo ad oggi alcuna raccolta normativa locale atta a dirimere la controversia, è inoltre pacifico che le norme applicabili siano per forza quelle dell’ordinamento italiano, quale unica fonte normativa esistente in materia civilistica, come anche in materia penale, nell’ambito triestino.

E questo sia dal punto di vista della tesi giuridica che è ragione dell’esistenza e scopo dell’azione Movimento stesso (e non è dunque rinunciabile dai suoi associati in quanto tali) sulla sovranità del Territorio Libero, cui il mai abrogato decreto n. 100/1954 dell’apposito Commissario di Governo ha provvisoriamente esteso “i principi dell’ordinamento italiano”, sia nell’opposta tesi di conseguita sovranità dello Stato italiano.

Lo stesso parere dell’avv. Romanin concorda sulla necessaria applicabilità della legge italiana in materia di associazioni non riconosciute. 

Non si può invece concordare con l’opinione dell’avv. Romanin sull’ambito di applicabilità di dette norme.

La mancata registrazione dello Statuto rende infatti lo stesso integralmente esposto a tutta la normativa generale sul punto. Inclusa quella generale dell’ ordinamento italiano in materia di costituzionalità e legittimità di vari passaggi dello Statuto.

2. Illegittimità dei poteri attribuiti a “soci fondatori”.

Il riferimento va alla palese incostituzionalità ed illegittimità della norma statutaria inerente il ruolo e le facoltà dei cosiddetti “soci fondatori”. 

Per norma generale di ordine pubblico, in ambito associativo le prerogative operative della associazione sono delegate ad organi statutari precisi e che debbono avere i requisiti di compatibilità con il sistema di legalità dell’ ordinamento. 

La prerogativa di richiedere / convocare assemblee straordinarie nell’ordinamento italiano è delegata ad organismi associativi elettivi, quali il presidente, il Consiglio Direttivo, o all’assemblea stessa, o a un numero qualificato di iscritti (principio di democraticità o maggioritario: ad esempio, la facoltà concessa 1/10 degli associati di convocare assemblea straordinaria). 

I “soci fondatori” non sono per la legge italiana un organo né elettivo, né maggioritario, per cui la loro attività anomala prevista dallo statuto è assolutamente illegittima e non valida.

Tanto più che il loro ruolo anomalo non è coperto da forme societarie (SRL, SPA, SAS) che ne avrebbero potuto anche legittimare le prerogative autocratiche, ma siamo in ambito di associazionismo puro, il più semplice e vago possibile.

I pochi “soci fondatori” (sei) non rappresentano inoltre nemmeno 1/10 degli iscritti (attualmente circa 2500), ma sono numericamente una entità risibile, che non ha poteri operativi per l’ordinamento italiano in materia di associazioni semplici. 

Pertanto, per i principi dell’ordinamento italiano – come in vigore nel Territorio Libero e richiamati implicitamente nello Statuto stesso – i “soci fondatori” non hanno la prerogativa di poter convocare legittimamente alcuna assemblea, né ordinaria, né straordinaria.

L’atto di convocazione e l’assemblea convocata da parte del “Collegio dei soci fondatori” sono dunque ipso facto nulli, perché effettuati da gruppo sociale che non è un organo societario abilitato per legge.

Del resto, anche a guardare lo Statuto e l’art. 20 cc 1, si vede che esso parla di possibilità di convocare l’ assemblea straordinaria, ma sempre passando attraverso il filtro del Presidente, che ha egli il dovere/potere di indirla. 

Un’assemblea autoconvocata dai “soci fondatori” – che non sono organi statutari – è pertanto e comunque nulla se non è stata disposta dal presidente o dal direttivo. 2

Sarebbe come un’assemblea indetta e convocata da un numero di iscritti inferiore ad 1/10: non avrebbe alcun potere deliberante. È dunque una mera riunione privata, le cui deliberazioni non possono avere alcun effetto giuridico sulla vita del Movimento.

3. Atto compiuto con modalità illecite.

Vi è anche un secondo ordine di ragioni che rende nulla l’assemblea illegittimamente indetta dai soci Fondatori dal punto di vista deliberante ed è riconducibile al principio generale per cui un atto compiuto con modalità illecite non può esser produttivo di effetti leciti.

Il riferimento è alla sottrazione, da parte dei “soci fondatori” o di terzi per loro conto, degli elenchi degli iscritti e dei mezzi informatici di comunicazione del Movimento al fine di convocare in suo nome l’assemblea e pubblicizzarla. 

L’ uso e il possesso di elenchi e siti era infatti delegato solamente al presidente e al Consiglio Direttivo, e non poteva essere da chicchessia violato, ad alcun fine.

Il principio vale anche nei confronti dei “soci fondatori” essendo coerente con le norme dell’ordinamento italiano in materia di tutela della privacy e dei dati sensibili degli iscritti ad una organizzazione. 

I “soci fondatori” non hanno inoltre mai fatto richiesta al presidente di avere accesso ai dati riservati e ai siti: in tale caso, sarebbe stato inoltre necessario un parere preventivo dell’assemblea generale che modificasse le norme in materia di accesso a dati sensibili e a siti informatici del Movimento. 

L’ assemblea è nulla quindi anche per illegalità – civile e penale – delle modalità di convocazione. 

4. Mancata prova di regolare convocazione di tutti gli iscritti

Il parere Romanin, involontariamente, accenna anche ad un altro motivo di nullità dell’ assemblea convocata dai “soci fondatori”: costoro debbono poter provare, a richiesta di qualsiasi iscritto al Movimento, di aver regolarmente convocato l’ assemblea dandone comunicazione a tutti gli iscritti.E di averlo, aggiungiamo, fatto anche in modo legale e non illecito. 

Ma è difficile che, se richiesti di un tanto, i “fondatori” possano dare risposta, e positiva, sia per le modalità illegali con cui essi sono pervenuti in possesso dei dati riservati e dei mezzi di comunicazione del Movimento necessari per la convocazione dell’assemblea, sia per l’illegittimità di tale convocazione ad opera di un organo, il “collegio dei soci fondatori”, non legittimato dai principi dell’ordinamento italiano vigenti nel Territorio Libero, ovvero dalla legge italiana. 

In qualunque momento dunque detta assemblea convocata dai “soci fondatori” può dunque essere impugnata come illegittima, invalida e nulla da qualsiasi associato.

5. Piena regolarità e legittimità dell’assemblea del 21 giugno.

Quanto esposto circa l’assemblea convocata dai “soci fondatori” e la sua intrinseca invalidità, è già bastevole anche ad argomentare a favore della regolarità dell’assemblea MTL del 21 giugno.

Ma vi sono ulteriori ragioni derivanti dalla intrinseca debolezza argomentativa del parere Romanin.

L’assemblea di giugno è stata infatti convocata da organismo legittimo al momento della convocazione stessa. 

Inoltre, essa rientra pacificamente negli atti che un presidente deve effettuare. Non sono atti di straordinaria amministrazione, per cui la questione della esistenza di un valido direttivo è irrilevante prima ancora che infondata nei fatti.

Inoltre, è atto dovuto per il presidente la fissazione di una assemblea per la discussione del bilancio, perché una eventuale omissione in tal senso verrebbe punita dalla legge in base ai principi dell’ordinamento italiano. 

Va anche detto, inoltre, che per il principio di effettività, tale assemblea dl 21 giugno è valida a tutti gli effetti e non è stata impugnata, per cui diverrà definitiva decorso il termine per la impugnazione, la quale dovrebbe comunque proporre validi motivi.

6. Irrilevanza in materia di sanzioni disciplinari.

Il punto del parere Romanin riferito alla validità o meno delle espulsioni- sanzioni-nomine pregresse ad un tanto è di scarso spessore argomentativo: da un lato , l’ assemblea illegittima non aveva il potere – ratificandole o no – di decidere su dette sanzioni, per cui il fatto che non siano ivi state ratificate non ha alcun rilievo giuridico.

Non solo: non consta neppure che nell’assemblea comunque illegittima sia stata posta all’ordine del giorno o in votazione assembleare la ratifica o meno di detti provvedimenti, per cui il silenzio della assemblea stessa non può avere valore di ratifica. 

Va anche detto che il punto “ratifica assembleare” desta molte perplessità in ordine alla sua legittimazione costituzionale. I principi dell’ordinamento italiano assegnano infatti il diritto del singolo oggetto di decisioni disciplinari ad impugnare le stesse nelle forme e nei modi previsti dall’ordinamento stesso, identificabili per MTL anche nel ricorso statutario ai Garanti, e l’ istituto della “ ratifica” assembleare non ha in sé legittimazione alcuna.

7. Conclusioni

In conclusione, è evidente che l’assemblea regolarmente indetta da MTL per prima alla data del 21 giugno sia la sola legittima, e che l’ assemblea convocata invece successivamente dai “soci fondatori” per il 31 maggio, e quindi le sue deliberazioni, siano assolutamente fuori da ogni canone di legittimità, e non si ritiene che i fatti a questa successivi possano avere alcun effetto inficiante sull’imminente assemblea legittima del 21 giugno.

1 Quello dell’ 1/10….
2 Ci si potrà chiedere se il presidente ha l’ obbligo di convocarla a mera richiesta o deve fare un vaglio preliminare di fondatezza, ma questa è questione diversa dalla presente, essendo stata l’assemblea illegittima convocata dai “soci fondatori” unilateralmente.

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